Cassazione Penale, Ordinanza n. 27948/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato, cioè il dolo, in relazione all'asserita indebita percezione del reddito di cittadinanza. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando un vizio di motivazione sul punto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al dolo, ha valorizzato la chiarezza della disciplina incriminatrice in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, tale da escludere plausibili errori interpretativi; quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato la considerevole durata della condotta e, quindi, l'impossibilità di qualificare l'offesa come particolarmente tenue.
Norme richiamate
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la durata considerevole della indebita percezione del reddito di cittadinanza rendeva l'offesa non tenue.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
indebita percezione del reddito di cittadinanza
La Corte richiama la chiarezza contenutistica della norma incriminatrice come elemento idoneo a escludere errori interpretativi e a fondare il dolo.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che contesti l'elemento soggettivo quando la motivazione di merito abbia correttamente valorizzato la chiarezza della disciplina incriminatrice e l'assenza di plausibili errori interpretativi da parte dell'agente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta illecita si sia protratta per un apprezzabile periodo di tempo, poiché la durata della violazione è indice dell'offesa non tenue.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →