Cassazione Civile, Ordinanza n. 31293/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del trattamento pensionistico ex Enpals e del relativo supplemento, con riliquidazione senza applicare alla c.d. quota B il massimale di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere la decadenza per le domande di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, contestando l'affermazione secondo cui il massimale pensionabile non opererebbe nel calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per asserito giudicato interno.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal resistente, ha accolto entrambi i motivi nei limiti e secondo i principi richiamati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha precisato che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, opera solo per le differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale; inoltre ha ribadito che, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639
La decadenza introdotta o modificata dalla norma, per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito, si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute, ma solo con riguardo ai ratei anteriori di oltre tre anni rispetto alla domanda giudiziale.
art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011 n. 111
La disposizione ha introdotto una decadenza applicabile anche alle riliquidazioni di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, con decorrenza dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte, ma solo dalla sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420
Il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal comma 7 non è stato abrogato e continua a operare nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 182
Il richiamo contenuto nella norma non esclude la perdurante applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420
Il massimale pensionabile sulla retribuzione giornaliera resta vigente e rileva anche per la quota B.
art. 12, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Il comma richiamato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 concerne le aliquote di rendimento.
art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Non è richiamato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 secondo la lettura della Corte d'appello, sicché non opera per fondare l'esclusione del massimale.
art. 13, lettera a), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Definisce la quota A, relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1 gennaio 1993.
art. 13, lettera b), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Definisce la quota B, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993.
art. 380 bis.1, secondo comma, c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
art. 38 Cost.
La Corte richiama il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile e non suscettibile di essere sostanzialmente vanificato da un'applicazione estensiva della decadenza.
Massime di principio
- Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza introdotta dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non travolge l'intera pretesa, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- La decadenza in materia pensionistica va interpretata in modo compatibile con la tutela costituzionale del diritto a pensione: non può essere applicata in modo tale da svuotare il nucleo essenziale della prestazione.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto della sentenza, ma sull'unità minima di decisione; quindi l'impugnazione che investe uno degli elementi costitutivi della statuizione riapre la cognizione sull'intera domanda o sul punto decisorio.
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, poiché tale limite non risulta abrogato espressamente né è incompatibile con la disciplina successiva.
- In assenza di un'espressa abrogazione o di una incompatibilità normativa inequivoca, i limiti speciali alla retribuzione pensionabile previsti per una gestione previdenziale continuano a operare anche dopo gli interventi di riforma del sistema pensionistico.
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