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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31293/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del trattamento pensionistico ex Enpals e del relativo supplemento, con riliquidazione senza applicare alla c.d. quota B il massimale di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere la decadenza per le domande di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, contestando l'affermazione secondo cui il massimale pensionabile non opererebbe nel calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per asserito giudicato interno.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal resistente, ha accolto entrambi i motivi nei limiti e secondo i principi richiamati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha precisato che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, opera solo per le differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale; inoltre ha ribadito che, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza introdotta dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non travolge l'intera pretesa, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • La decadenza in materia pensionistica va interpretata in modo compatibile con la tutela costituzionale del diritto a pensione: non può essere applicata in modo tale da svuotare il nucleo essenziale della prestazione.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto della sentenza, ma sull'unità minima di decisione; quindi l'impugnazione che investe uno degli elementi costitutivi della statuizione riapre la cognizione sull'intera domanda o sul punto decisorio.
  • Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, poiché tale limite non risulta abrogato espressamente né è incompatibile con la disciplina successiva.
  • In assenza di un'espressa abrogazione o di una incompatibilità normativa inequivoca, i limiti speciali alla retribuzione pensionabile previsti per una gestione previdenziale continuano a operare anche dopo gli interventi di riforma del sistema pensionistico.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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