Cassazione Penale, Sentenza n. 11976/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il GIP abbia ecceduto i propri poteri. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Savona per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP del Tribunale di Savona, rigettando la richiesta di archiviazione per un procedimento iscritto a carico di ignoti per lesioni e danneggiamento, aveva ordinato l'imputazione coatta nei confronti dei nominativi indicati per il reato di rissa aggravata (art. 588, comma 2 c.p.). Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo l'abnormità dell'ordine, perché l'imputazione coatta non può essere estesa a fatti non prospettati nella richiesta di archiviazione né a persone non indagate.
Norme richiamate
Reato indicato dal GIP (rissa aggravata). La Corte non valuta nel merito la sussistenza del reato, ma sottolinea che l'imputazione coatta per tale fatto non poteva essere disposta se non era la stessa fattispecie per la quale il PM aveva chiesto l'archiviazione.
art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Le disposizioni relative al provvedimento del GIP sulla richiesta di archiviazione devono essere interpretate rigorosamente per evitare ingerenze nella sfera di autonomia della pubblica accusa; il GIP non può sostituirsi al PM estendendo imputazioni oltre la prospettazione accusatoria.
Se emergono nuove circostanze o persone che rendono plausibile un diverso reato, il GIP può limitarsi ad ordinare le iscrizioni nei registri di cui all'art. 335, ma non può imporre imputazione coatta per fatti diversi o per persone non indagate.
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (P.M. in proc. L. e altro)
Precedente delle Sezioni Unite secondo cui è atto abnorme l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione; il GIP deve attenersi ai poteri indicati e, se necessario, ordinare solo le iscrizioni nei registri.
Massime di principio
- Il GIP deve interpretare restrittivamente le norme che disciplinano il provvedimento sulla richiesta di archiviazione (art. 409 c.4-5 c.p.p.) per non interferire con l'autonomia del PM.
- Non è legittimo l'ordine di imputazione coatta nei confronti di persone non indagate; in tali ipotesi il provvedimento è abnorme e annullabile.
- Il GIP non può imporre imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione; al massimo può ordinare l'iscrizione nei registri ex art. 335 c.p.p. per ulteriori accertamenti.
- Un ordine di imputazione coatta che eccede i limiti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite può essere cassato senza rinvio.
- Proceduralmente, dopo l'annullamento senza rinvio, gli atti tornano al GIP del tribunale competente che dovrà adottare i provvedimenti conformi ai limiti di legge (es. iscrizioni nei registri o eventuali ulteriori indagini).
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