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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28199/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in fatto lieve. Il ricorso articolava tre censure: (1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., deducendo la necessità di acquisire documenti e ascoltare testimoni; (2) mancato proscioglimento per prescrizione, assumendo che il reato sarebbe stato commesso nel 2009; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., prospettata per la prima volta in cassazione e in modo generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente rispetto al fatto di reato, poiché le richieste istruttorie riguardavano acquisizioni e testimonianze prive di attinenza con la fattispecie contestata. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inconferente, poiché la contestazione riguardava una detenzione di hashish accertata il 16 maggio 2022, e non un fatto risalente al 2009. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la questione della particolare tenuità del fatto non risultava dedotta nei motivi di appello ed era comunque formulata in modo generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità.

  • art. 603 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto la doglianza inconferente rispetto al fatto oggetto del processo.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la relativa doglianza era nuova in cassazione e comunque generica.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello è inammissibile quando le prove richieste non hanno attinenza con il fatto concretamente contestato e risultano quindi inconferenti rispetto all'oggetto del processo.
  • La censura sulla prescrizione è inammissibile se si fonda su una ricostruzione temporale del fatto incompatibile con quella emergente dagli atti e dalla contestazione, senza confrontarsi con la data di accertamento del reato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta proposta nei motivi di appello; in ogni caso, la relativa deduzione deve essere specifica e non meramente assertiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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