Cassazione Penale, Ordinanza n. 23185/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento per furto di energia elettrica definito dal Tribunale di Siracusa, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., con sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, poiché il giudice aveva escluso l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica rientri tra le cose destinate a pubblico servizio e che, pertanto, l'aggravante fosse configurabile, con conseguente procedibilità d'ufficio. La Corte rileva però che l'impugnazione della parte pubblica è stata proposta con ricorso per cassazione diretto contro una sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza predibattimentale, atto che invece è appellabile e non ricorribile per cassazione; riqualifica quindi l'atto come appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come appello, ritenendo che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p. non sia ricorribile per cassazione, neppure per saltum, ma sia impugnabile con appello ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p. e dell'art. 569 c.p.p. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello. La questione di merito sull'aggravante del furto di energia elettrica non viene decisa nel merito da questa pronuncia.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa dell'udienza di comparizione predibattimentale nel procedimento a citazione diretta.
Indicato come norma che disciplina la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza predibattimentale.
Indicato come rimedio impugnatorio corretto contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza predibattimentale, con esiti tipizzati del giudizio di appello.
Interpretato nel senso che il ricorso per cassazione diretto è ammesso solo contro la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio o in altre ipotesi espressamente previste, non contro sentenze processuali di non luogo a procedere; il giudice deve riqualificare l'impugnazione nel mezzo corretto.
Fondamento del potere-dovere del giudice di verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la voluntas impugnationis, trasmettendo gli atti al giudice competente senza indagine introspettiva sulla reale volontà della parte.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.
Richiamato come limite oggettivo dei casi in cui, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., può proporsi ricorso diretto per cassazione in luogo dell'appello.
Norma evocata dal ricorrente per sostenere la configurabilità dell'aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio, rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione diretto, perché l'art. 569 c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando un'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di ottenere un sindacato giurisdizionale, riqualificando l'atto nel corretto mezzo di gravame e trasmettendolo al giudice competente.
- Il regime dell'appello contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-quater c.p.p. è incompatibile con il giudizio di cassazione, poiché l'appello può condurre a esiti tipizzati propri della fase predibattimentale, diversi da quelli del giudizio di legittimità.
- La qualificazione dell'energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio, ai fini dell'aggravante del furto, non viene affrontata nel merito dalla decisione, che si arresta alla questione del corretto mezzo di impugnazione.
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