Cassazione Penale, Sentenza n. 35417/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'Appello di Torino, delle condanne di primo grado per una serie di furti in abitazione (uno dei quali degenerato in rapina impropria) realizzati con modalità seriali contro persone anziane. Le censure principali riguardano: 1) la qualificazione del concorso anomalo / responsabilità per evento diverso ex art. 116 c.p. (contestando la prevedibilità dell'evento violento o dell'intervento di terzi non conviventi); 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (risarcimento del danno); 3) contestazioni sull'attendibilità dei riconoscimenti da parte delle vittime e sulla qualificazione giuridica di alcuni capi di imputazione (es. nesso con aggravanti come art. 61 n.5 c.p. e art. 628, comma 3 n. 3quinquies c.p.); 4) doglianze sulla determinazione della pena e sulla misura della provvisionale assegnata alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi (manifestamente infondati o privi di interesse concreto). In particolare: - Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio sul "concorso anomalo" ex art. 116 c.p., valutando prevedibile e non eccezionale l'intervento del terzo e sussistente il nesso eziologico con la condotta del gruppo; - Ha confermato la valutazione negativa dei giudici di merito sul riconoscimento delle attenuanti del risarcimento, per mancata prova di integrale ristoro; - Ha ritenuto plausibile e adeguatamente motivato il giudizio di identificazione operato dalle vittime; - Ha escluso l'interesse concreto di alcuni ricorrenti a proporre gravami su questioni che, anche se accolte, non avrebbero portato a un risultato pratico diverso (art. 568 c.p.p.); - Ha respinto le censure relative alla quantificazione della provvisionale, richiamando la natura discrezionale e non impugnabile in sede di legittimità di tali statuizioni. Conseguentemente tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e sono state disposte le statuizioni di rito (tra cui la condanna alle spese ai sensi dell'art. 616).
Norme richiamate
Regola il cosiddetto "concorso anomalo": il soggetto che, pur non volendo l'evento diverso e più grave, lo prevedeva e non lo ha efficacemente impedito risponde del reato più grave se l'evento non è dovuto a fattori eccezionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta di base. La Corte ha ritenuto sussistenti prevedibilità e nesso eziologico rispetto al modus operandi del gruppo.
Attenuante per il fatto di aver risarcito il danno: richiede un effettivo e significativo risarcimento o condotta concreta di ristoro. I giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto che non sussistesse un ristoro integrale e convincente per le parti offese, giustificando il diniego dell'attenuante.
Aggravante comune per avere approfittato delle condizioni di particolare vulnerabilità della vittima. È stata valutata e bilanciata con le attenuanti dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto corretta la comparazione e, in alcuni casi, ha escluso interesse concreto alla censura.
art. 628, comma 3 n. 3quinquies c.p.
Aggravante specifica alla rapina relativa a particolari condizioni della vittima (rif. parametro anagrafico o stato). La difesa aveva invocato una sovrapposizione con l'art. 61 n.5; la Corte ha considerato il tema di coordinamento, ma ha ritenuto comunque improduttive le censure prospettate in cassazione rispetto all'esito processuale.
Riferimento all'aggravante collegata al furto in danno di persone con specifiche condizioni (es. degrado sensoriale). Nella vicenda la presenza di aggravanti connesse alla vulnerabilità della vittima è stata valutata dai giudici di merito e confermata, con motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione.
Prescrive l'interesse all'impugnazione: la parte deve dimostrare un'utilità concreta e attuale dalla riforma della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto la mancanza di interesse di alcuni ricorrenti quando l'eventuale accoglimento non avrebbe modificato il risultato pratico.
Norme sulla determinazione della pena e sulla sospensione o alternative: le censure relative alla dosimetria penale sono state ritenute generiche e non idonee a mettere in crisi il complessivo giudizio motivazionale dei giudici di merito.
Norma di rito applicata per statuire sulle spese e sugli effetti della decisione di cassazione; la sentenza menziona l'applicazione delle statuizioni previste dall'articolo.
Massime di principio
- Il ricorso per concorso anomalo ex art. 116 c.p. ha successo solo se si dimostra che l'evento diverso e più grave è stato causato da fattori eccezionali e imprevedibili, non riconducibili al progetto criminoso originario; la prevedibilità e il nesso eziologico con la condotta del gruppo sono elementi decisivi.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (risarcimento del danno) è necessario dimostrare un ristoro concreto, significativo e comprovabile: offerte parziali o tardive spesso non sono considerate sufficienti.
- Le valutazioni di attendibilità del riconoscimento da parte della vittima e la valutazione del contesto esecutivo del reato rientrano nel sindacato di legittimità solo se i giudici di merito hanno motivato in modo palesemente illogico o insufficiente; motivazioni ben articolate resistono in cassazione.
- L'interesse all'impugnazione (art. 568 c.p.p.) è requisito essenziale: non è ammessa la cassazione per questioni che non possano concretamente migliorare la posizione processuale del ricorrente.
- Le statuizioni di natura discrezionale e di mera quantificazione provvisoria (es. provvisionale) difficilmente sono sindacabili in Cassazione, salvo specifiche violazioni di legge o mancanze motivazionali gravi.
- Nelle contestazioni sulla dosimetria della pena è necessario proporre censure specifiche e circostanziate; argomentazioni generiche sulla non considerazione di elementi processuali o sulla marginalità del ruolo non sono sufficienti a ribaltare decisioni motivate.
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