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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22768/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza generica e non specifica, priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, lamentando in sostanza che il giudice di merito avesse determinato la sanzione in modo non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e aspecifica, osservando che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava alcuna effettiva correlazione tra le ragioni della decisione e i rilievi svolti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non ha investito la configurabilità del reato, ma solo la pena.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella statuizione di condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano

    richiamata per il principio secondo cui il ricorso è inammissibile per genericità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli

    richiamata per il principio di aspecificità del motivo di ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento censurato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata e non indica la specifica correlazione tra le censure e la motivazione di merito.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena deve essere sorretta da motivi specifici e pertinenti; una critica meramente assertiva o formulata in termini generici non consente il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso per causa imputabile al ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'impugnazione riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non incide sull'affermazione di responsabilità, l'esito processuale può limitarsi alla declaratoria di inammissibilità del gravame senza rimeditazione del merito della condanna.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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