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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37160/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva proposto appello contro la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di differenze retributive nei confronti della società datrice di lavoro. La Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello, confermando il rigetto della domanda. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dal testo disponibile emerge che la Corte ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso per cassazione, notificato il 30.11.2021 a fronte di una sentenza d'appello pubblicata il 26.5.2021, dunque oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in adunanza camerale non partecipata.

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale per proporre ricorso per cassazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.; la notificazione eseguita oltre tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La verifica della tempestività del ricorso è pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi di impugnazione e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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