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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29150/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso era affidato a un unico motivo: deduzione di violazione dell'art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto contestato al capo B da ricettazione a furto in abitazione. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la questione prospettata non era stata sottoposta al vaglio del giudice di appello; per questo il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione per la riqualificazione giuridica del fatto

  • art. 624 bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice per i fatti contestati e per la riqualificazione del capo B in furto in abitazione

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato per l'aggravante contestata al capo A

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato al capo A

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577

    citata a sostegno del principio di inammissibilità della questione non devoluta al giudice di appello

  • Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504

    citata a sostegno del medesimo principio

  • Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 196414

    citata a sostegno del medesimo principio

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non sottoposta al vaglio del giudice di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per devolvere temi nuovi.
  • La dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. in tema di correlazione tra imputazione e sentenza non può essere scrutinata in cassazione quando la relativa censura non risulti previamente proposta in appello.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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