Cassazione Civile, Ordinanza n. 08581/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta da una contribuente residente in un Comune interessato da provvedimenti sospensivi conseguenti allo sciame sismico e alle ceneri laviche dell’ottobre 2002, per ottenere il rimborso del 50% delle imposte versate dal 2002 al 2005. La CTP aveva accolto la domanda; l’Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché non era stata prodotta la ricevuta di spedizione dell’appello, ritenendo così impossibile verificare la tempestività della notifica e dell’iscrizione a ruolo. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria deduce violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità senza svolgere la verifica della tempestività della spedizione dell’atto di appello. La contribuente resisteva con controricorso, ma sottoscritto personalmente e quindi privo del necessario patrocinio tecnico.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il controricorso della contribuente, poi accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla prova della tempestività della notificazione dell’impugnazione nel processo tributario quando si procede a mezzo posta, la Corte verifica direttamente gli atti e accerta che la sentenza di primo grado era stata notificata il 19 marzo 2012 e che l’appello era stato ricevuto dalla contribuente il 24 aprile 2012, dunque entro il termine breve. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice d’appello era errata. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello erariale e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Per il controricorso in cassazione è richiesta la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale, munito di mandato rilasciato nei tempi previsti; in mancanza, il controricorso è inammissibile.
La censura è veicolata come vizio processuale, consentendo alla Corte di verificare direttamente il fatto processuale risultante dagli atti.
Nel processo tributario disciplina l’appello, la sua proposizione e i relativi oneri formali di costituzione e prova della tempestività.
È richiamato in relazione agli adempimenti di deposito e prova della notifica dell’atto d’impugnazione nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell’appello o del ricorso spedito per posta può essere provata anche mediante l’avviso di ricevimento, purché la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in tale ipotesi l’avviso assolve la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
- La mera indicazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a provare la tempestività della notifica, salvo che la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale entro il termine di decadenza.
- Quando il ricorso per cassazione deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti per accertare il fatto processuale rilevante e verificare se la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione sia corretta.
- Il controricorso in cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato iscritto nell’albo speciale e munito di valida procura rilasciata nei modi e nei tempi richiesti.
Come è indicizzato
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