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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18270/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di risarcimento del danno proposta da una medica che, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a una scuola di specializzazione, aveva frequentato il corso senza percepire alcuna remunerazione. La domanda si fondava sulla tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione per gli specializzandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, l’amministrazione aveva dedotto che la stessa attrice aveva già proposto identica domanda, definita con sentenza passata in giudicato nel 2006. La Corte d’appello, però, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione ritenendo che, essendosi l’amministrazione costituita prima dell’intervento della specializzanda e non avendo poi replicato alle sue deduzioni, avesse rinunciato al giudizio rispetto alla domanda dell’interveniente; da ciò la Corte territoriale aveva fatto discendere la validità della notifica della sentenza di primo grado presso la sede della Presidenza del Consiglio, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, con conseguente decorrenza del termine breve di impugnazione. In cassazione la Presidenza del Consiglio ha proposto tre motivi: nullità della sentenza d’appello per incomprensibilità della motivazione; violazione degli artt. 115, 325, 329 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello trattato la questione del giudicato esterno come preclusa; violazione degli artt. 144 e 325 c.p.c. e dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933 per avere ritenuto idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza effettuata direttamente presso la Presidenza del Consiglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, e manifestamente fondato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza d’appello in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Ha inoltre osservato, in via di chiarimento processuale, che il convenuto non deve costituirsi nuovamente nei confronti dell’interventore autonomo, che il silenzio processuale non equivale di per sé a rinuncia, e che il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che la censura non investe la ratio decidendi della sentenza d’appello.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa non fa decorrere il termine breve di impugnazione; per far decorrere il termine occorre la notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato esterno; la Corte rileva che la questione non costituiva la ratio decidendi dell’inammissibilità dell’appello.

  • art. 144 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla disciplina della notificazione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Conferma che la notifica dei provvedimenti giurisdizionali per il decorso del termine breve va eseguita presso l’Avvocatura dello Stato nel distretto dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla solo se incomprensibile; non lo è quando sia solo giuridicamente singolare o errata, purché il suo contenuto sia intellegibile.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La notificazione della sentenza eseguita direttamente all’amministrazione statale parte del giudizio, e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, non è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.
  • Nel processo civile, il convenuto non ha un onere di nuova costituzione nei confronti dell’interventore autonomo quando sia già costituito nel giudizio principale.
  • La rinuncia a domande, eccezioni o all’impugnazione può anche essere tacita, ma deve risultare in modo inequivoco; il mero silenzio processuale non basta.
  • Il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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