Cassazione Penale, Ordinanza n. 25311/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna dell'imputato per il reato contestato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per lesioni personali stradali ex art. 590-bis c.p. Il ricorso censurava, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in secondo luogo, la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivabile in assenza di elementi positivi e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva dato conto della specifica gravità del fatto e dell'ingiustificabile condotta di guida. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la relativa questione non era stata specificamente devoluta in appello, essendo stata prospettata solo come ragione a sostegno della richiesta di attenuanti generiche.
Norme richiamate
indica il reato per cui l'imputato è stato condannato in appello, cioè lesioni personali stradali.
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza non è più sufficiente da solo.
il giudice di merito può fondare il giudizio sulle attenuanti generiche su uno o più elementi tra quelli relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
l'attenuante del risarcimento del danno non può essere esaminata in cassazione se non è stata specificamente devoluta in appello.
consente di dichiarare inammissibile la deduzione proposta in cassazione quando la censura non sia stata specificamente formulata nei precedenti gradi nei termini necessari.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato
la sola incensuratezza non basta a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivi e della gravità del fatto, essendo il relativo apprezzamento un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se non viziato da contraddittorietà o manifesta illogicità.
- Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
- Una censura proposta in cassazione su un'attenuante specifica è inammissibile se quella doglianza non è stata specificamente devoluta al giudice di appello, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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