Cassazione Civile, Ordinanza n. 08388/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di somministrazione di energia elettrica nel quale l’utilizzatrice aveva conferito mandato a un venditore per la stipula del contratto di distribuzione con il distributore locale. Il distributore fatturava il servizio di trasporto al venditore, comunicando i consumi rilevati tramite contatore di proprietà dell’utilizzatrice; il venditore poi ribaltava tali consumi sulla cliente finale. Dopo la scoperta di un guasto del contatore e l’emissione di una fattura di conguaglio di rilevante importo, la cliente conveniva il distributore chiedendo il risarcimento del danno e contestava anche il debito per consumi. In appello la domanda risarcitoria veniva respinta e veniva confermato il rigetto dell’accertamento negativo del debito. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata interruzione del processo a seguito della cancellazione dall’albo del difensore di una società cessionaria del credito intervenuta in appello; 2) omesso esame e motivazione apparente/contraddittoria in relazione alla CTU sui consumi e al criterio di quantificazione del conguaglio; 3) violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2043 e 2041 c.c., assumendo che il distributore avrebbe tenuto un comportamento contra ius e che ciò dovesse fondare il ristoro del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità derivante dall’evento interruttivo può essere fatta valere e provata in cassazione solo dalla parte colpita dall’evento; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e non era configurabile né omesso esame di fatto decisivo né motivazione apparente, mentre le ulteriori censure miravano a una inammissibile rivalutazione del merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la doglianza si traduceva anch’essa in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e, in ogni caso, non individuava uno specifico obbligo violato dal distributore ulteriore rispetto a quelli di legge o contrattuali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della trattazione in adunanza camerale
la cancellazione volontaria dall’albo del difensore è evocata come evento interruttivo
art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per nullità, vizio di motivazione e violazione di legge
invocato dalla ricorrente come norma sui doveri di correttezza nell’adempimento
invocato dalla ricorrente come norma sulla buona fede nell’esecuzione del rapporto
invocato quale fondamento della pretesa risarcitoria, ma la Corte esclude che fosse dimostrato un comportamento contra ius
invocato in via subordinata dalla ricorrente, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La cancellazione volontaria dall’albo del difensore costituisce causa di interruzione del processo, ma la relativa nullità della prosecuzione può essere fatta valere in cassazione soltanto dalla parte colpita dall’evento interruttivo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza di merito dia comunque conto, anche per relationem, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio su cui fonda la decisione.
- L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è sufficiente a sorreggere la motivazione, salvo che siano state proposte critiche specifiche e circostanziate alle risultanze peritali.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla motivazione o sulla valutazione della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La pretesa risarcitoria fondata su violazione dei doveri di correttezza e buona fede richiede l’individuazione di uno specifico obbligo giuridico violato, non essendo sufficiente allegare in modo generico l’iniquità del risultato economico o la mera presenza di un conguaglio oneroso.
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