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Ordinanza

Ordinanza n. 447/2026 - Brescia, Sezione 2

A) Quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell'avviso apposto sulla porta del Cimitero di -OMISSIS- in data 16.10.2023 (conosciuto in data 14 novembre 2023) ad oggetto “Concessioni scadute o in scadenza”, nella parte in cui ricomprende fra le concessioni scadute le concessioni ex perpetue che compongono la Tomba di Famiglia -OMISSIS- – -OMISSIS-e segnatamente le concessioni relative ai seguenti defunti: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-); - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che avesse disposto la decadenza, revoca o estinzione delle concessioni (ex) perpetue che costituiscono la Tomba di Famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS-; - delle comunicazioni prot.-OMISSIS- del 17.08.2022 (doc. 6), prot. -OMISSIS- del 17.08.2022 e prot.-OMISSIS-del 13.09.2023 ed eventuali altre analoghe, ove vengano intese come provvedimenti; - degli articoli 45, 46, 46bis, 47 e 48 del Regolamento Cimiteriale vigente in Comune di -OMISSIS- nel caso in cui detti articoli vengano ritenuti applicabili anche alla Tomba di Famiglia -OMISSIS- – -OMISSIS-ed interpretati nel senso di consentire la decadenza, revoca o estinzione delle concessioni (ex) perpetue che compongono la Tomba di Famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS-; nonchè, per l'accertamento - del diritto di sepolcro dei ricorrenti nella Tomba di Famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS-, non ancora esaurita e nelle 15 concessioni (ex) perpetue che la compongono di cui 12 occupate dai defunti sopra elencati oltre che da -OMISSIS- e -OMISSIS- e 3 ancora disponibili. B) Quanto ai motivi aggiunti del 15 aprile 2024: per l’annullamento -della delibera C.C. n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso relativo a concessioni cimiteriali scadute o in scadenza, comunicazioni comunali e successiva delibera consiliare concernenti una tomba di famiglia e concessioni (ex) perpetue

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l’avviso affisso presso il cimitero, le comunicazioni comunali e gli atti presupposti o conseguenti, nonché alcune disposizioni del regolamento cimiteriale, nella parte in cui sarebbero state applicate alle concessioni (ex) perpetue componenti una tomba di famiglia, prospettando in tal modo la decadenza, revoca o estinzione delle concessioni. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto di sepolcro nella tomba di famiglia e nelle concessioni che la compongono. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche una delibera del Consiglio comunale. Nel corso del giudizio, una delle ricorrenti è deceduta; il relativo evento è stato dichiarato in udienza dal difensore e documentato mediante certificato di morte.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti né le domande di annullamento e di accertamento. Rilevato il decesso di una delle ricorrenti, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., applicabili al processo amministrativo. Ha posto a carico della parte più diligente l’onere di riassumere il giudizio mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a. La domanda cautelare era stata previamente abbandonata dalle ricorrenti, a fronte della dichiarazione comunale di non dare esecuzione agli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Prevedono l’interruzione del processo in caso di eventi riguardanti la parte, tra cui il decesso, quando l’evento è dichiarato in udienza.

  • art. 300 c.p.c.

    È stato applicato al decesso dichiarato dal difensore in udienza, determinando l’interruzione del processo.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Stabilisce il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione dalla conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria e del documento del Comune.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il decesso di una parte, se dichiarato in udienza dal difensore e comprovato documentalmente, determina l’interruzione del processo mediante applicazione degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in forza dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Dichiarata l’interruzione del processo, la riassunzione deve essere effettuata dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo, acquisita tramite dichiarazione, notificazione o certificazione.
  • La dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal difensore, unitamente alla produzione del certificato attestante il decesso, è idonea a consentire al giudice di dichiarare l’interruzione del giudizio senza esaminare il merito delle domande proposte.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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