Ordinanza n. 447/2026 - Brescia, Sezione 2
A) Quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell'avviso apposto sulla porta del Cimitero di -OMISSIS- in data 16.10.2023 (conosciuto in data 14 novembre 2023) ad oggetto “Concessioni scadute o in scadenza”, nella parte in cui ricomprende fra le concessioni scadute le concessioni ex perpetue che compongono la Tomba di Famiglia -OMISSIS- – -OMISSIS-e segnatamente le concessioni relative ai seguenti defunti: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-); - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che avesse disposto la decadenza, revoca o estinzione delle concessioni (ex) perpetue che costituiscono la Tomba di Famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS-; - delle comunicazioni prot.-OMISSIS- del 17.08.2022 (doc. 6), prot. -OMISSIS- del 17.08.2022 e prot.-OMISSIS-del 13.09.2023 ed eventuali altre analoghe, ove vengano intese come provvedimenti; - degli articoli 45, 46, 46bis, 47 e 48 del Regolamento Cimiteriale vigente in Comune di -OMISSIS- nel caso in cui detti articoli vengano ritenuti applicabili anche alla Tomba di Famiglia -OMISSIS- – -OMISSIS-ed interpretati nel senso di consentire la decadenza, revoca o estinzione delle concessioni (ex) perpetue che compongono la Tomba di Famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS-; nonchè, per l'accertamento - del diritto di sepolcro dei ricorrenti nella Tomba di Famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS-, non ancora esaurita e nelle 15 concessioni (ex) perpetue che la compongono di cui 12 occupate dai defunti sopra elencati oltre che da -OMISSIS- e -OMISSIS- e 3 ancora disponibili. B) Quanto ai motivi aggiunti del 15 aprile 2024: per l’annullamento -della delibera C.C. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso relativo a concessioni cimiteriali scadute o in scadenza, comunicazioni comunali e successiva delibera consiliare concernenti una tomba di famiglia e concessioni (ex) perpetue
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’avviso affisso presso il cimitero, le comunicazioni comunali e gli atti presupposti o conseguenti, nonché alcune disposizioni del regolamento cimiteriale, nella parte in cui sarebbero state applicate alle concessioni (ex) perpetue componenti una tomba di famiglia, prospettando in tal modo la decadenza, revoca o estinzione delle concessioni. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto di sepolcro nella tomba di famiglia e nelle concessioni che la compongono. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche una delibera del Consiglio comunale. Nel corso del giudizio, una delle ricorrenti è deceduta; il relativo evento è stato dichiarato in udienza dal difensore e documentato mediante certificato di morte.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti né le domande di annullamento e di accertamento. Rilevato il decesso di una delle ricorrenti, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., applicabili al processo amministrativo. Ha posto a carico della parte più diligente l’onere di riassumere il giudizio mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a. La domanda cautelare era stata previamente abbandonata dalle ricorrenti, a fronte della dichiarazione comunale di non dare esecuzione agli atti impugnati.
Norme richiamate
Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo.
Prevedono l’interruzione del processo in caso di eventi riguardanti la parte, tra cui il decesso, quando l’evento è dichiarato in udienza.
È stato applicato al decesso dichiarato dal difensore in udienza, determinando l’interruzione del processo.
Stabilisce il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione dalla conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
Richiamato in relazione al deposito della memoria e del documento del Comune.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il decesso di una parte, se dichiarato in udienza dal difensore e comprovato documentalmente, determina l’interruzione del processo mediante applicazione degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in forza dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
- Dichiarata l’interruzione del processo, la riassunzione deve essere effettuata dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo, acquisita tramite dichiarazione, notificazione o certificazione.
- La dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal difensore, unitamente alla produzione del certificato attestante il decesso, è idonea a consentire al giudice di dichiarare l’interruzione del giudizio senza esaminare il merito delle domande proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →