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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24574/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 cod. strada per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici dopo un incidente avvenuto la notte del 22/01/2020. Deduceva (1) violazione di norme processuali perché, a suo avviso, mancava l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. relativo alla facolta' di farsi assistere da difensore prima dell'alcoltest, e (2) motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in relazione al contrasto tra dichiarazioni dei carabinieri sul ritiro della patente e la documentazione sanitaria, nonché errata valutazione di una precedente certificazione ospedaliera utilizzata per dedurre analoghe condotte pregresse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. debba essere dato nel caso del rifiuto: la giurisprudenza della Corte interpreta il rifiuto, nel contesto di sinistro stradale, come fatto istantaneo e anteriore all'atto assistito dalla garanzia dell'avviso, per cui l'obbligo di avvertimento non sussiste. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconsiderare la valutazione della prova, ribadendo l'impossibilita' per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito sulla credibilita' e sulla comparazione delle prove quando la motivazione non sia manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto (inammissibile) e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada (commi 3,4,5,7)

    Il comma 7 punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (etilometro, screening e accertamenti sanitari) ed e' applicabile in modo tipico quando il conducente e' coinvolto in un sinistro stradale; il reato e' istantaneo e si consuma al momento del rifiuto.

  • art. 187 cod. strada (comma 8)

    Norma relativa alle conseguenze penali dell'uso di sostanze stupefacenti alla guida; qui richiamata in relazione al rifiuto degli accertamenti tossicologici.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso al soggetto della facolta' di farsi assistere da un difensore in vista di accertamenti non ripetibili; la Corte ha interpretato che tale avviso non e' dovuto quando il conducente rifiuta gli accertamenti, perché il rifiuto precede e determina la consumazione del reato.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Citato per l'interpretazione della locuzione 'nel procedere al compimento degli atti': tale riferimento indica che la garanzia difensiva si applica solo se l'interessato ha acconsentito al compimento dell'atto, non nel momento del rifiuto.

  • art. 379 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada

    La formulazione regolamentare, con l'uso della congiunzione disgiuntiva 'ovvero', delimita l'alternativa tra esecuzione dell'accertamento e rifiuto, supportando l'interpretazione che il rifiuto precede l'atto per il quale e' prevista la garanzia difensiva.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione al principio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio' e al ruolo della Cassazione: l'introduzione del principio non ha ampliato la funzione di sindacato della Suprema Corte sulla valutazione di merito; la Cassazione controlla la motivazione ma non puo' rivedere le valutazioni di fatto non manifestamente illogiche.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base formale del ricorso per cassazione presentato dal difensore.

  • art. 349 cod. proc. pen. e art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Citati dal ricorrente nel tentativo di sostenere la sussistenza di vizi processuali connessi all'omissione dell'avviso e alla regolarita' delle attivita' istruttorie; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza consolidata, tali censure non si sostengono nel caso di rifiuto contestuale.

Massime di principio

  • Il rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o tossicologici dopo un sinistro e' considerato reato istantaneo: la garanzia di avviso sulla facolta' di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att.) non e' prescritta quando il rifiuto si verifica prima dell'effettuazione dell'accertamento.
  • Nei casi tipici di sinistro stradale in cui il conducente viene accompagnato in ospedale per accertamenti, la giurisprudenza tende a ritenere applicabile immediatamente la disciplina sanzionatoria del rifiuto (art.186, comma 7) senza che l'omissione dell'avviso determini nullita' utile a escludere la responsabilita'.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione della prova del giudice di merito, salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica, contraddittoria o carente su punti essenziali.
  • Documenti e timestamp (verbali, note di pronto soccorso) hanno peso decisivo nella ricostruzione dei fatti e possono smentire versioni difensive basate su conversazioni o presunte autorizzazioni degli agenti.
  • Per contestare efficacemente una condanna per rifiuto di accertamenti occorre dimostrare vizi di diritto rilevanti e non semplicemente proporre una diversa lettura delle prove; le questioni processuali relative agli avvisi e alle garanzie difensive hanno limiti applicativi quando il reato e' istantaneo.

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