Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22037/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente. Il giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, ordinando la reintegrazione del lavoratore, il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti di dodici mensilità e il pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto l'appello della società. Quest'ultima proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Il lavoratore intimato non svolgeva attività difensiva.

La decisione

La Corte rileva che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio, efficace se notificato alle parti costituite o comunicato ai loro difensori con visto. Accertata la ritualità della notifica dell'atto di rinuncia al lavoratore intimato, dichiara l'estinzione del processo. La Corte richiama altresì il principio per cui, nel caso di estinzione, può essere condannata alle spese la parte che ha dato causa all'estinzione; richiama inoltre l'orientamento secondo cui l'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nel dispositivo, però, si limita a dichiarare l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015

    richiamato come base della decisione di merito che aveva portato all'annullamento del licenziamento e alla reintegrazione del lavoratore.

  • art. 391 c.p.c.

    la dichiarazione di estinzione può comportare la condanna alle spese a carico della parte che vi ha dato causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio di impugnazione si estingue.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma per produrre effetti deve essere portata a conoscenza delle parti costituite mediante notificazione o comunicazione ai difensori con apposizione del visto.
  • Quando la rinuncia al ricorso è ritualmente notificata, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
  • Nel giudizio estinto il giudice può porre le spese a carico della parte che ha causato l'estinzione.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.