Cassazione Civile, Ordinanza n. 22037/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente. Il giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, ordinando la reintegrazione del lavoratore, il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti di dodici mensilità e il pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto l'appello della società. Quest'ultima proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Il lavoratore intimato non svolgeva attività difensiva.
La decisione
La Corte rileva che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio, efficace se notificato alle parti costituite o comunicato ai loro difensori con visto. Accertata la ritualità della notifica dell'atto di rinuncia al lavoratore intimato, dichiara l'estinzione del processo. La Corte richiama altresì il principio per cui, nel caso di estinzione, può essere condannata alle spese la parte che ha dato causa all'estinzione; richiama inoltre l'orientamento secondo cui l'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nel dispositivo, però, si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015
richiamato come base della decisione di merito che aveva portato all'annullamento del licenziamento e alla reintegrazione del lavoratore.
la dichiarazione di estinzione può comportare la condanna alle spese a carico della parte che vi ha dato causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio di impugnazione si estingue.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma per produrre effetti deve essere portata a conoscenza delle parti costituite mediante notificazione o comunicazione ai difensori con apposizione del visto.
- Quando la rinuncia al ricorso è ritualmente notificata, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
- Nel giudizio estinto il giudice può porre le spese a carico della parte che ha causato l'estinzione.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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