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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35510/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza dell’11 settembre 2024, aveva condannato l’imputato alla pena di cinque anni di reclusione per i delitti contestati in continuazione di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata; la Corte d’appello di Catania aveva confermato la condanna. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che la Corte d’appello avesse ricavato dalle dichiarazioni della persona offesa il requisito della costrizione. La doglianza richiamava isolatamente l’espressione della persona offesa «non mi va, non mi va», sostenendo che la motivazione fosse illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente aveva estrapolato una frase dal narrato complessivo della persona offesa e che la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata né con la consolidata giurisprudenza sulla costrizione nella violenza sessuale. Ha ribadito che la costrizione può derivare da violenza fisica, intimidazione psicologica concretamente idonea a coartare la volontà, oppure da atti subdoli e repentini compiuti senza accertare il consenso o prevenendo il dissenso; non occorre annullare la volontà della vittima né che violenza o minaccia persistano per tutta la durata del rapporto. La doglianza è stata inoltre ritenuta generica e reiterativa di una censura già motivatamente respinta in appello. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    la sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81-572-609-bis e 609-ter cod. pen.

    La norma è richiamata per indicare che i reati erano stati contestati in continuazione; la Corte non sviluppa una distinta interpretazione dell’istituto.

  • art. 572 c.p.

    la sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81-572-609-bis e 609-ter cod. pen.

    La disposizione individua uno dei reati per i quali è stata confermata la condanna; non è oggetto di una specifica questione interpretativa nel ricorso.

  • art. 609-bis c.p.

    nel concetto di «costrizione», previsto dall’articolo 609-bis cod. pen., rientrano sia la violenza fisica in senso stretto, sia l’intimidazione psicologica, ove essa – come nel caso di specie - sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso.

    La costrizione rilevante per la violenza sessuale comprende la violenza fisica e l’intimidazione psicologica concretamente idonea a coartare la vittima, nonché il compimento subdolo e repentino di atti sessuali senza verificare il consenso o prevenendo il dissenso.

  • art. 609-ter c.p.

    la sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81-572-609-bis e 609-ter cod. pen.

    La disposizione è indicata tra quelle relative ai reati per cui è intervenuta condanna, ma la decisione non affronta una questione specifica sull’aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    La disposizione è richiamata per prescrivere l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della violenza sessuale, la costrizione può consistere nella violenza fisica o in un’intimidazione psicologica concretamente idonea a coartare la volontà della vittima; può inoltre realizzarsi mediante atti sessuali subdoli e repentini compiuti senza accertare il consenso o prevenendo la manifestazione del dissenso.
  • La violenza o la minaccia non devono annullare la volontà della persona offesa: è sufficiente che la coartino. La loro idoneità va valutata in concreto, considerando le circostanze oggettive e soggettive del caso, e non secondo criteri astratti e aprioristici.
  • Non è necessario che la violenza o la minaccia siano contestuali al rapporto sessuale per tutta la sua durata: è sufficiente che l’atto sessuale non voluto sia compiuto approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui si trova la vittima.
  • È generica la censura che, per contestare la ricostruzione della costrizione, estrapoli una dichiarazione della persona offesa dal suo contesto complessivo e non si confronti con le ragioni della decisione impugnata e con i principi giurisprudenziali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiViolenza sessualeImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaReati sessualiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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