Cassazione Penale, Sentenza n. 32862/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’appello cautelare contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto di reati tributari dichiarativi, per un importo complessivo indicato in euro 2.671.026,49. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il dissequestro di una somma depositata sul conto della società e delle quote sociali, mantenendo il vincolo su ulteriori beni della società e della legale rappresentante. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 321, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il sequestro per equivalente avrebbe dovuto essere mantenuto nei confronti di ciascun coindagato soltanto entro la quota di un terzo del profitto, pari a euro 890.342,163, anziché per l’intero importo, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Massini. Con il secondo motivo hanno contestato i criteri di individuazione e di stima dei beni sequestrati, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta alle ricorrenti la facoltà di indicare i beni da sottoporre a vincolo, privilegiando gli immobili rispetto alle autovetture, e censurando la preferenza accordata ai valori OMI rispetto alle stime del consulente di parte e alla precedente perizia giudiziaria, nonché il mancato rilievo attribuito alle fatture relative a lavori di ristrutturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ricordato che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente anche vizi motivazionali radicali, ma non la rivalutazione delle argomentazioni logiche e coerenti del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che l’appello cautelare ha natura devolutiva e che il giudice ad quem non può esaminare questioni nuove o non sottoposte al giudice di primo grado. Quanto al primo motivo, il Tribunale aveva correttamente considerato che il valore dei beni sequestrati era prossimo alla terza parte dell’importo complessivo del profitto e aveva quindi sostanzialmente rispettato il principio affermato dalle Sezioni Unite, senza che le ricorrenti si confrontassero efficacemente con tale motivazione né con il valore degli altri beni sottoposti a vincolo. La Corte ha precisato che, nei reati tributari dichiarativi commessi in concorso nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro per equivalente può essere disposto, senza duplicazione, entro il limite del profitto complessivo dell’ente, anche nei confronti di uno o più concorrenti, poiché il risparmio d’imposta costituisce normalmente un vantaggio unitario dell’ente non agevolmente frazionabile in arricchimenti individuali. Quanto al secondo motivo, le censure miravano a una non consentita rivalutazione del merito della stima e non indicavano specifiche norme violate. La scelta concreta dei beni da apprendere rientra nella fase esecutiva e nella discrezionalità del pubblico ministero, con preferenza per il denaro; le contestazioni sulla selezione dei cespiti devono essere rivolte al giudice dell’esecuzione. Il Tribunale cautelare, salvo il caso di manifesta sproporzione, non dispone autonomi accertamenti contabili o tecnici per verificare il valore dei beni. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte esamina la legittimità del vincolo nei limiti propri del ricorso cautelare reale.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione dell’ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica, coerente e non apparente.
Il relativo procedimento cautelare, mediante il rinvio all’art. 310 c.p.p. e alle forme dell’art. 127 c.p.p., non attribuisce al giudice autonomi poteri istruttori.
Richiamato per definire la struttura del procedimento di appello cautelare e i suoi limiti devolutivi.
Richiamato quale disciplina delle forme del procedimento camerale, caratterizzato dall’assenza di autonomi poteri istruttori del giudice.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede la confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati tributari; nei reati dichiarativi commessi nell’interesse dell’ente il profitto può consistere nel risparmio d’imposta unitario conseguito dalla persona giuridica.
art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Richiamato quale base normativa del sequestro finalizzato alla confisca nell’ambito della responsabilità dell’ente.
Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per il principio, applicato analogicamente al settore penale, della preferenza del denaro nell’individuazione dei beni da apprendere.
Massime di principio
- Contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non è consentita la rivalutazione delle stime o delle argomentazioni di merito logicamente motivate.
- Nel giudizio di appello cautelare la cognizione del giudice è delimitata dai motivi dedotti e dal contenuto del provvedimento impugnato; non possono essere introdotte questioni nuove né il giudice può estendere d’ufficio la propria cognizione a profili non esaminati dal giudice di primo grado.
- In caso di concorso nel reato, la confisca per equivalente deve, in linea generale, essere rapportata a quanto conseguito da ciascun concorrente, senza solidarietà passiva; la ripartizione in parti uguali opera soltanto quando non sia individuabile la quota di arricchimento individuale, sulla base degli elementi acquisiti nel contraddittorio.
- Nei reati tributari dichiarativi commessi in concorso nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro per equivalente può essere disposto, senza duplicazione del vincolo, nei confronti di uno o più autori entro il limite del profitto complessivo conseguito dall’ente, quando il profitto consiste in un risparmio d’imposta unitario non concretamente frazionabile tra i concorrenti.
- Nel procedimento cautelare reale il giudice decide sulla base degli elementi forniti dalle parti e non dispone autonomi accertamenti contabili o tecnici per verificare il rispetto della proporzionalità, salvo il caso di manifesta sproporzione tra il valore dei beni vincolati e l’ammontare del profitto.
- L’individuazione concreta dei beni da sottoporre a sequestro rientra nella fase esecutiva e nella discrezionalità dell’organo procedente; il destinatario non ha un generale diritto di imporre la scelta dei cespiti, mentre le contestazioni sulla selezione dei beni devono essere proposte davanti al giudice dell’esecuzione. Nell’individuazione dei beni deve essere preferito il denaro, ove disponibile.
- La verifica della corrispondenza tra il valore dei beni sequestrati e il quantum confiscabile appartiene alla fase esecutiva; la quantificazione del valore di beni immobili è fisiologicamente soggetta a margini di variazione derivanti dalle oscillazioni del mercato e non impone automaticamente la sostituzione del bene con altro cespite.
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