Cassazione Penale, Sentenza n. 32696/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per la detenzione cautelare subita (da luglio 2010 al 27/09/2010, circa 83 giorni) in un procedimento per violazione dell'art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309. In primo grado il ricorrente era stato assolto con sentenza del 29/06/2011 "perché il fatto non sussiste". In appello il Pubblico Ministero aveva chiesto la riqualificazione nel delitto previsto dall'art. 73, comma 5; la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore Generale per sopravvenuta carenza di interesse (riferendo che il reato si era estinto per prescrizione) e, in sede di riparazione, ha rifiutato l'indennizzo ritenendo applicabile il principio che l'estinzione per prescrizione esclude il diritto all'indennizzo salvo i casi di detenzione superiore alla pena astratta o inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha censurato l'assunto della Corte di Appello secondo cui la pronuncia di inammissibilità dell'appello sarebbe da considerare come pronuncia di estinzione del reato per prescrizione; al contrario, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste". Perciò la Corte d'Appello dovrà esaminare la domanda di riparazione come derivante da una sentenza di assoluzione nel merito e procedere, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., alla valutazione autonoma (ex ante) circa l'eventuale responsabilità del richiedente per aver dato o concorrervi a dare causa alla detenzione ingiusta con dolo o colpa grave, valutando se la sua condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale. La Cassazione ha altresì demandato alla Corte di Appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la liquidazione della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte deve valutare se sussiste diritto alla riparazione e se il richiedente abbia contribuito con dolo o colpa grave alla detenzione ingiusta, con una valutazione autonoma ed ex ante rispetto al giudizio di merito
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; nel caso è stata considerata la riqualificazione da comma 1 a comma 5 come fatto che la Corte d'Appello aveva ritenuto prescritto
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alle cause di proscioglimento che la Corte avrebbe dovuto valutare prima di dichiarare la prescrizione; la Cassazione osserva che tale valutazione non è stata compiuta nel caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 4187/2008 - Pellegrino; Sez. U, n. 32383/2010 - D'Ambrosio; Sez. 4, n. 9212/2013 - Maltese)
Principi consolidati: l'estinzione del reato per prescrizione normalmente esclude il diritto all'indennizzo, salvo che la detenzione sia superiore alla pena astrattamente irrogabile o effettivamente inflitta (solo per la parte eccedente), e che la valutazione della riparazione richiede una valutazione autonoma circa la responsabilità del detenuto nella determinazione dell'errore giudiziario
Massime di principio
- Se la pronuncia che diventa definitiva è una sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", la domanda di riparazione va valutata come conseguenza di un'assoluzione nel merito e non come legata a un'estinzione del reato per prescrizione
- L'estinzione del reato per prescrizione di norma esclude l'indennizzo: l'indennizzo può essere riconosciuto solo se la durata della custodia cautelare è superiore alla pena astrattamente irrogabile o a quella concretamente inflitta, e in tal caso solo per la parte eccedente
- La Corte chiamata a decidere sulla riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante, distinta dal giudizio di merito: non deve accertare la colpevolezza, ma se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza di commissione di un reato
- Occorre verificare se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la presenza di tale responsabilità può escludere o ridurre la riparazione
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello, se determina il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, non può essere interpretata come pronuncia automatica di prescrizione del reato senza la specifica e formale verifica delle cause di proscioglimento
- Quando la questione riguarda riqualificazioni o richieste del Pubblico Ministero, la Corte che decide sulla riparazione non può limitarsi a recepire valutazioni di merito dell'accusa ma deve svolgere autonomo esame probatorio e motivazionale
- In pratica, nei casi analoghi è necessario: (a) accertare quale sia la pronuncia definitiva (assoluzione nel merito vs estinzione per prescrizione); (b) se assoluzione nel merito, procedere a verifica ex art. 314 senza ripescare valutazioni di colpevolezza; (c) se prescrizione, valutare i limiti dell'esclusione dell'indennizzo secondo la giurisprudenza
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