Cassazione Civile, Ordinanza n. 20632/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito a seguito dell'escussione di una garanzia a prima richiesta prestata in suo favore a fronte di crediti ceduti da un terzo e rimasti insoluti alle scadenze. In primo grado l'opposizione al decreto era stata respinta. In appello la corte territoriale aveva dichiarato tardivo il gravame della società debitrice principale, ma aveva ritenuto tempestivo quello dei fideiussori, perché la sentenza di primo grado era stata notificata in unica copia solo alla società e non anche agli altri soggetti. Nel merito, la corte d'appello, sulla base di una consulenza tecnica e del documento di sintesi di IFI Italia, aveva ritenuto che dal 1 gennaio 2000 il tasso per ritardato pagamento fosse pari a zero; perciò aveva escluso la debenza degli interessi convenzionali e ridotto l'importo dovuto in linea capitale, revocando il decreto ingiuntivo e liquidando le spese in parte a carico della banca. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame/errore di diritto sulla ritenuta tempestività dell'appello dei fideiussori, sostenendo che anche per essi la notifica della sentenza avrebbe dovuto far decorrere il termine breve; 2) errore nell'avere espunto gli interessi dalla pretesa monitoria nonostante la garanzia autonoma e la documentazione prodotta, deducendo anche l'uso di elementi istruttori estranei; 3) errore nella regolazione delle spese, perché la società avrebbe dovuto essere condannata e la ripartizione del carico sarebbe stata immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha prima dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale. Sul primo motivo ha corretto la motivazione della corte d'appello: la notificazione della sentenza aveva effettivamente riguardato anche i fideiussori, ma era stata eseguita non nel modo richiesto dall'art. 285 c.p.c., perché effettuata al domiciliatario e non al procuratore costituito o presso di lui; pertanto non era decorso nei loro confronti il termine breve di impugnazione e il loro appello era tempestivo. Resta però ferma, per giudicato interno, l'inammissibilità dell'appello della società, non censurata con ricorso incidentale. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che, pur essendo la garanzia autonoma svincolata dal requisito dell'accessorietà, il garante o il garantito possono opporsi a richieste arbitrarie o eccedenti i limiti pattuiti; dunque la corte territoriale poteva rideterminare la pretesa escludendo gli interessi se non dovuti, e non vi era vizio di omesso esame perché il fatto storico relativo agli interessi era stato comunque considerato. Sul terzo motivo, la censura sulle spese è stata respinta quanto alla condanna della società, essendo corretto tener conto dell'esito complessivo della lite, e dichiarata inammissibile quanto alla motivazione della compensazione/ripartizione, non sindacabile in cassazione se non per violazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della banca alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il controricorso è inammissibile se sottoscritto da difensore privo di procura speciale conferita per il giudizio di cassazione.
la notificazione della sentenza, ai fini del termine breve di impugnazione, deve essere eseguita secondo le forme previste dalla norma, richiamando l'art. 170 c.p.c.
la notifica deve avvenire al procuratore costituito o presso di lui, non al solo domiciliatario.
in mancanza di valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, l'impugnazione resta proponibile nel termine lungo.
la Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza, per far decorrere il termine breve d'impugnazione, deve essere eseguita in modo conforme agli artt. 285 e 170 c.p.c., cioè nei confronti del procuratore costituito o presso di lui; la notifica al solo domiciliatario non è sufficiente.
- Se la notificazione della sentenza è riferibile a più parti ma è viziata quanto alle forme di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine breve non decorre nei loro confronti, con conseguente tempestività dell'appello proposto entro il termine lungo.
- Nel contratto autonomo di garanzia, l'assenza di accessorietà non impedisce di opporre richieste abusive, fraudolente o eccedenti i limiti pattuiti, né di contestare somme non dovute rispetto all'impegno assunto.
- La rideterminazione giudiziale della pretesa monitoria è legittima quando il giudice accerti, sulla base delle prove acquisite, che una voce richiesta non sia dovuta; non è vizio di legittimità il semplice dissenso sulla selezione e valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame non sussiste quando il fatto storico controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la valutazione delle prove sia sfavorevole alla parte ricorrente.
- La regolazione delle spese segue l'esito complessivo della lite e la motivazione sulla compensazione o ripartizione non è censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio di soccombenza.
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