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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06272/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di omicidio e altro reato non specificato nel testo. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'aumento di pena applicato in continuazione ai reati satellite. Prima della trasmissione del ricorso alla Corte di cassazione, il ricorrente ha però depositato dichiarazione personale di rinuncia all'impugnazione, resa presso l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario.

La decisione

La Corte ha rilevato la rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e sopravvenuta prima dell'inoltro dell'impugnazione alla Corte di cassazione, ritenendola causa di inammissibilità ex art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo invece la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende proprio in ragione della tempistica della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della contestazione per il reato ritenuto in forma tentata.

  • art. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del delitto di omicidio oggetto di contestazione.

  • art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia ritualmente presentata all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente proposta, rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), c.p.p.
  • Quando la rinuncia sopravviene in un momento prossimo alla proposizione del ricorso e prima della sua trasmissione alla Corte di cassazione, può escludersi la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di rinuncia rituale all'impugnazione, la Corte si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso e a regolare le sole conseguenze processuali, senza esaminare i motivi dedotti nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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