Cassazione Civile, Ordinanza n. 28338/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di ipoteca e delle cartelle di pagamento prodromiche emesse nei suoi confronti. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che l'ente si fosse avvalso di un avvocato esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in tema di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, ha affermato che l'ente può stare in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro nelle controversie relative alle liti innanzi alle Commissioni tributarie. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come norma sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario; la Corte esclude che la sua violazione possa desumersi dalla mera scelta dell'Agenzia di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro nelle controversie rientranti nel protocollo con l'Avvocatura dello Stato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e per la proposta del relatore.
Citato in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Rilevante come disciplina della possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio in casi speciali, con delibera motivata nei casi previsti.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamati come parametri da rispettare quando l'ente si avvale di avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
Richiamato per i criteri generali adottati in materia di scelta del patrocinio esterno dell'Agenzia.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio anche a mezzo di avvocati del libero foro nelle controversie tributarie rientranti nelle ipotesi previste dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori formalità o di apposita delibera.
- Quando la legge o il protocollo consentono alternativamente il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o di un difensore esterno, la scelta del difensore implica presuntivamente la sussistenza del relativo presupposto legittimante e non richiede specifica allegazione o prova nel processo di legittimità.
- Non è ammissibile dichiarare inammissibile un atto di appello dell'agente della riscossione solo perché sottoscritto e proposto mediante patrocinio di un avvocato del libero foro, se la controversia rientra tra quelle per le quali tale difesa è consentita.
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