Cassazione Penale, Ordinanza n. 28932/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto con strappo è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per furto con strappo. La doglianza è stata ritenuta generica, perché non sorretta da specifiche ragioni di diritto né da puntuali dati fattuali idonei a incrinare la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece giudicata congrua alla luce del compendio probatorio esaminato dal giudice di merito.
Norme richiamate
Il testo non riporta il riferimento normativo espresso, ma la fattispecie concreta è qualificata come furto con strappo; la Corte si limita a prenderne atto ai fini del giudizio di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce il vizio di motivazione è inammissibile se si risolve in affermazioni generiche, prive di specifiche censure in diritto e di puntuali elementi di fatto idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di merito non può limitarsi a una contestazione assertiva dell'affermazione di responsabilità, ma deve indicare con precisione gli aspetti della motivazione ritenuti illogici o contraddittori e spiegare perché il compendio probatorio non sia idoneo a sostenerla.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è ritenuta congrua e supportata dall'esame delle prove, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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