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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02342/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio: viene contestato l'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., determinato in mesi cinque e giorni quindici di reclusione in relazione alla detenzione di fucili. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi processuali e nel fondare l'aumento di pena sulla natura e funzionalità delle armi. La Suprema Corte rileva però che il motivo si risolve in una richiesta di diversa valutazione del materiale processuale, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello è sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'aumento di pena per la continuazione, valorizzando natura e funzionalità delle armi detenute. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando profili di colpa ostativi alla sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La Corte richiama l'aumento di pena per il reato continuato e ritiene congrua la sua applicazione nella misura fissata dalla Corte d'appello sulla base della natura e funzionalità delle armi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non difettino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    È richiamata quale base del criterio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di profili tali da escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal বিচারice di merito.
  • La motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico gli elementi pertinenti, come la natura e la funzionalità del bene o della condotta oggetto del reato satellite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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