Cassazione Penale, Sentenza n. 27252/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato in espiazione di pena per il delitto di atti persecutori commesso ai danni della moglie, al quale era stata concessa dal tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare presso l’abitazione della madre. La persona offesa aveva chiesto la revoca della misura alternativa, ma il magistrato di sorveglianza aveva negato di dare corso alla revoca, ritenendo: assenti elementi di novità sopravvenuti rispetto alla decisione originaria; inapplicabile l’art. 58-sexies ord. pen., perché entrato in vigore dopo l’ordinanza concessiva e comunque subordinato a preventiva richiesta della vittima, mai formulata. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: mancanza o insufficienza di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 125 c.p.p.; violazione degli artt. 666 c.p.p. e 69 ord. pen. e del contraddittorio; violazione della Convenzione di Istanbul e della giurisprudenza sovranazionale e interna sul rischio di recidiva e sulla priorità della sicurezza della vittima; violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 568 c.p.p. per il preteso diniego di impugnazione effettiva; violazione dell’art. 628-bis c.p.p. e dei principi CEDU sui rimedi effettivi. In sostanza, la ricorrente rivendicava la legittimazione della persona offesa a chiedere la revoca della misura e a contestare il provvedimento del giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’inammissibilità derivasse dall’inammissibilità dell’originaria istanza della persona offesa, la quale non ha titolo per partecipare al procedimento di sorveglianza, né per impugnare la decisione sulla concessione di misure alternative, né per domandarne formalmente la revoca. Secondo la Corte, l’art. 58-sexies ord. pen. disciplina solo obblighi informativi a carico dell’autorità giudiziaria, a tutela della vittima che ne abbia fatto preventiva richiesta, ma non attribuisce un potere di intervento o impugnazione. La disciplina interna e sovranazionale non impone la partecipazione formale della vittima nella fase esecutiva, essendo rimessa alla discrezionalità legislativa la scelta dei modi di tutela. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma di nuovo conio che prevede obblighi di comunicazione e informazione alla vittima, su preventiva richiesta, ma non riconosce alla persona offesa legittimazione a partecipare o impugnare nel procedimento di sorveglianza.
richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione del procedimento e del contraddittorio, ma ritenuto non idoneo a fondare la legittimazione della vittima.
invocato dalla ricorrente in relazione al procedimento di sorveglianza.
art. 111 Cost.
sesto comma; settimo comma
invocato dalla ricorrente per motivazione e diritto a impugnazione effettiva; la Corte esclude che tali parametri impongano la partecipazione della persona offesa al procedimento esecutivo.
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che la normativa convenzionale non impone agli Stati di attribuire alla vittima un diritto di impugnazione o di partecipazione formale nella fase esecutiva.
richiamato in tema di motivazione del provvedimento impugnato.
invocato per sostenere il diritto a un’impugnazione effettiva, ma la Corte nega che la persona offesa sia legittimata in tale contesto.
richiamato dalla ricorrente in tema di rimedi effettivi, senza che ciò superi il difetto di legittimazione.
fondamento della condanna della ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 51 Convenzione di Istanbul
disposizione evocata dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di valutare rischio di letalità, gravità e reiterazione nei casi di violenza domestica.
art. 52 Convenzione di Istanbul
richiamato dalla ricorrente per affermare la priorità della sicurezza della vittima nelle misure adottate contro l’autore.
art. 56, § 1, lett. d, Convenzione di Istanbul
la Corte lo interpreta nel senso che garantisce l’ascolto e la considerazione delle opinioni della vittima, ma non impone la sua presenza formale nella fase esecutiva.
Direttiva 2012/29/UE
la Corte osserva che la direttiva rimette agli ordinamenti nazionali la scelta se attribuire alla vittima il diritto di ricorrere contro la scarcerazione dell’autore.
richiamato dalla Corte per indicare le forme generali di partecipazione della persona offesa nel giudizio di cognizione, non estensibili automaticamente alla sorveglianza.
richiamato come precedente modello di informazione alla vittima in caso di liberazione del condannato; la Corte lo usa in chiave comparativa.
richiamato come disposizione oggi orientata alla medesima finalità informativa verso la vittima.
richiamato come modello di informazione alla vittima nei casi di revoca o attenuazione della cautela personale.
art. 117, primo comma, Cost.
citato in relazione al ruolo parametricamente integrativo delle fonti CEDU.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione o revoca di misure alternative alla detenzione, la persona offesa dal reato non è titolare, in assenza di previsione espressa, di un autonomo potere di partecipazione, impugnazione o istanza di revoca.
- Le disposizioni che prevedono obblighi di informazione o comunicazione a favore della vittima hanno funzione meramente conoscitiva e di tutela preventiva, ma non attribuiscono di per sé una legittimazione processuale ad agire contro il provvedimento che ammette il condannato a benefici penitenziari.
- La disciplina sovranazionale sulle vittime di reato non impone agli Stati membri di riconoscere alla persona offesa un diritto generalizzato di impugnazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale del condannato, essendo rimessa agli ordinamenti nazionali la scelta dei relativi strumenti di tutela.
- La Convenzione di Istanbul richiede che le opinioni e preoccupazioni della vittima siano ascoltate e considerate, ma non esige necessariamente la sua immanente partecipazione formale alla fase esecutiva o di sorveglianza.
- Il difetto originario di legittimazione della persona offesa a proporre l’istanza si riflette sul ricorso per cassazione, rendendolo inammissibile quando le censure presuppongano una posizione processuale non riconosciuta dall’ordinamento.
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