Cassazione Civile, Ordinanza n. 28950/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di un'azienda agricola sita in provincia di Lecce, composta da oliveto e frantoio, ha promosso un giudizio risarcitorio davanti al Tribunale di Lecce deducendo che ritardi, omissioni e insufficiente attuazione, da parte delle amministrazioni statali e regionali coinvolte, delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della xylella fastidiosa avessero causato gravi danni alla sua impresa: perdite produttive, deprezzamento dei terreni e perdita di produttività del frantoio. Nel regolamento preventivo di giurisdizione il ricorrente ha sostenuto che la controversia spettasse al giudice ordinario, perché il pregiudizio deriverebbe da mera inerzia o da comportamenti materiali omissivi della P.A. e non dalla lesione di un interesse legittimo connesso all’esercizio di un potere autoritativo discrezionale. Ha inoltre cercato di distinguere il caso da quello deciso da Cass. S.U. n. 34555/2022, affermando che qui non vi sarebbe mancata adozione di un singolo provvedimento, ma solo mancata o insufficiente esecuzione di misure già previste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione e ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fosse fondata non su un mero comportamento materiale svincolato dal potere pubblico, ma sull’omessa o tardiva adozione/attuazione di misure di protezione e contenimento della fitopatia, misure rimesse a valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. La posizione del privato è stata quindi qualificata come interesse legittimo pretensivo. Le parti sono state rimesse dinanzi al giudice amministrativo; le spese sono state compensate secondo quanto risulta dal dispositivo solo parzialmente riportato nel testo, ma l’esito decisorio è quello di affermazione della giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
La controversia risarcitoria è devoluta al giudice amministrativo quando il danno è ricollegato all’omessa o tardiva adozione di provvedimenti discrezionali della P.A., incidendo su una posizione di interesse legittimo pretensivo.
La giurisdizione del giudice ordinario è ravvisabile solo quando il privato faccia valere un comportamento illecito della P.A. del tutto svincolato dall’esercizio di un potere pubblico; tale ipotesi è esclusa nel caso deciso.
d.lgs. n. 214 del 2005
È richiamato quale base normativa delle misure di protezione e contenimento degli organismi nocivi ai vegetali, la cui omessa o tardiva attuazione fonda la domanda risarcitoria.
direttiva n. 2000/29/CE
La direttiva è evocata come fonte delle misure di prevenzione e contenimento la cui mancata attuazione è posta a base della domanda.
Massime di principio
- In tema di riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale data dalle parti alla domanda.
- Se la pretesa risarcitoria del privato deriva dall’omessa o tardiva adozione di specifici provvedimenti amministrativi discrezionali, la posizione soggettiva lesa è normalmente un interesse legittimo pretensivo e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
- La giurisdizione ordinaria nei confronti della P.A. resta configurabile solo quando il danno sia fatto discendere da un’attività vincolata, oppure da un comportamento materiale totalmente svincolato dall’esercizio di poteri autoritativi, oppure da una condotta illecita autonomamente apprezzabile ex art. 2043 c.c. senza interferenza con atti amministrativi.
- Non assume rilievo decisivo che il privato descriva l’azione amministrativa come inerzia o negligenza, se la condotta contestata consiste in realtà nella mancata o insufficiente scelta dei tempi e delle modalità di esercizio di un potere discrezionale.
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