Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16022/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un soggetto dal servizio presso l’Aeronautica Militare, con iscrizione al fondo previdenziale del personale pubblico, a un rapporto di lavoro privato con iscrizione al Fondo Volo dell’INPS. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, sostenendo che, ai fini della determinazione dell’onere, dovessero essere calcolati in detrazione gli interessi sulla contribuzione versata nella gestione di provenienza, con conseguente riduzione della somma dovuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo applicabile non la ricongiunzione ex L. n. 29/1979, bensì la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD, con trasferimento dei contributi senza accollo degli interessi da parte dell’ente previdenziale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 2 e 5, comma 4, n. 1, L. n. 29/1979, dell’art. unico L. n. 322/1958 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la fattispecie dovesse essere regolata dalla ricongiunzione e non dalla costituzione della posizione assicurativa, con applicazione della disciplina sugli interessi favorevole alla tesi attorea.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati ma, nel testo disponibile, esamina congiuntamente i motivi per poi concludere che il ricorso è infondato. Ha affermato la continuità con la propria giurisprudenza e ha precisato che, nella fattispecie, trovava applicazione la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa ex d.P.R. n. 1092/1973, artt. 124, 125 e 126, e non la ricongiunzione ex L. n. 29/1979. In particolare, poiché al momento della domanda il lavoratore aveva cessato il servizio senza diritto a pensione e senza ricadere in una causa ostativa, i contributi andavano trasferiti secondo la disciplina speciale, senza che gli interessi restassero a carico della gestione di provenienza. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la complessità della materia e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata proposta dal ricorrente, ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per errata individuazione della disciplina applicabile al rapporto previdenziale.

  • art. 2 L. n. 29/1979

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi; la Corte ha escluso che fosse la disciplina applicabile alla fattispecie.

  • art. 5, comma 4, n. 1, L. n. 29/1979

    Norma richiamata nel ricorso come parte della disciplina della ricongiunzione; la Corte non l’ha ritenuta decisiva per il caso concreto.

  • art. unico L. n. 322/1958

    Richiamato dalla Corte come base della costituzione della posizione assicurativa nel pubblico impiego, in rapporto speciale rispetto alla ricongiunzione.

  • art. 41 L. n. 1646/1962

    Richiamato dalla Corte insieme alla disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa.

  • artt. 124, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973

    "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale"; "I contributi da versare ... sono determinati, senza interessi"; "Non si fa luogo alla costituzione ... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    La Corte ha valorizzato queste disposizioni come disciplina speciale applicabile al dipendente pubblico o militare cessato senza diritto a pensione, con trasferimento ope legis della posizione assicurativa all’INPS e determinazione dei contributi senza interessi; l’ipotesi ostativa è stata interpretata come riferita a un nuovo servizio di natura pubblica da riunire o ricongiungere al precedente.

  • art. 12 preleggi

    È stato invocato dal ricorrente per l’interpretazione della normativa previdenziale; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione sistematica e letterale della disciplina speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel settore previdenziale pubblico, quando il dipendente o militare cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi ostative previste dalla legge.
  • Ai fini dell’applicazione della norma ostativa alla costituzione della posizione assicurativa, il riferimento a un "altro servizio" da riunire o ricongiungere va inteso come nuovo rapporto di servizio in ambito pubblico, non come mera prosecuzione della carriera presso datore privato o fondo diverso.
  • Quando la legge speciale prevede il trasferimento della posizione assicurativa "senza interessi", gli interessi non possono essere addossati alla gestione di provenienza o sottratti dal lavoratore secondo la disciplina della ricongiunzione, se non ricorrono i presupposti di quest’ultima.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può superare una corretta qualificazione giuridica della fattispecie quando la decisione impugnata si fonda sull’individuazione della disciplina normativa applicabile.
  • Il ritardo nella risposta dell’ente previdenziale alla domanda del lavoratore non incide, di per sé, sulla scelta della disciplina applicabile alla posizione assicurativa, potendo semmai dar luogo ad altre forme di tutela.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.