Cassazione Civile, Ordinanza n. 04153/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla registrazione di una sentenza resa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Latina, che disponeva il trasferimento di un lotto di terreno promesso in vendita a favore dei promissari acquirenti, subordinatamente al pagamento del prezzo residuo di euro 87.363,00. I contribuenti avevano impugnato l'atto e avevano ottenuto esito favorevole in primo grado; la CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta proporzionale e non fissa, poiché l'obbligo di pagamento del prezzo non integra una condizione sospensiva in senso rilevante ai fini dell'art. 27 del testo unico dell'imposta di registro, essendo gli effetti dell'atto dipendenti dalla mera volontà dell'acquirente. I contribuenti sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato gli intimati al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità. La decisione si fonda sull'orientamento già consolidato secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce l'immobile subordinatamente al pagamento del prezzo sconta imposta di registro proporzionale, anche se ancora impugnabile, perché per l'imposta d'atto rileva il contenuto del provvedimento e non gli sviluppi successivi del rapporto.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva che produce il trasferimento del bene promesso in vendita rileva, ai fini fiscali, per il contenuto traslativo che realizza.
Richiamato insieme all'art. 27 per sostenere la tassazione proporzionale dell'atto/sentenza soggetto a registrazione.
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente o dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente; quindi, la sentenza ex art. 2932 c.c. con pagamento del prezzo non va tassata in misura fissa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, ai fini della qualificazione fiscale dell'atto rileva il contenuto del provvedimento registrato e non l'evoluzione successiva del rapporto o gli eventi sopravvenuti.
- La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinando il trasferimento al pagamento del prezzo pattuito è soggetta a imposta proporzionale, non a imposta fissa.
- Non integra una condizione sospensiva fiscalmente rilevante il pagamento del prezzo rimesso alla scelta del promissario acquirente, quando l'effetto traslativo discende da un assetto già definito e dalla volontà dell'acquirente medesimo.
- Quando la questione è puramente di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
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