Cassazione Penale, Sentenza n. 36191/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Trieste che li aveva condannati per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000, con concorso tra più soggetti). I motivi principali: 1) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza e nullità per decisione su fatti non contestati (fatture 2014 verso soggetti diversi dalla "Servizi Industriali S.r.l."); 2) mancata contestazione del dolo specifico (finalità di evasione e/o di favorire terzi); 3) errata valutazione della prova circa l'esistenza delle fatture, la sede e le strutture societarie; 4) per Danilo Bianchi, censura sulla qualificazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti e del beneficio ex art. 163 cod. pen.; i ricorrenti hanno inoltre proposto tardivamente un motivo nuovo sulla prescrizione dei reati relativi al 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: i rilievi relativi a questioni di diritto e di motivazione formale (art. 521 c.p.p.) non siano proponibili in cassazione quando mascherano questioni di diritto; la sentenza di merito riportava specificamente tutte le fatture e i destinatari nel capo di imputazione, quindi non vi è violazione del principio di corrispondenza; la contestazione del dolo di "fini di evasione" e il riferimento ai terzi erano sufficientemente indicati nel capo di imputazione; molte doglianze erano aspecifiche o assumevano valutazioni alternative del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità; i motivi relativi alla posizione di Maria Nicolò non superavano il requisito di specificità e non confutavano la motivazione sulla sua effettiva operatività nella società; il motivo sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti per Bianchi è manifestamente infondato e correttamente motivato dai giudici di merito. L'eccezione di prescrizione proposta successivamente non è stata esaminata per inammissibilità del ricorso principale. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese e dei contributi, con somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il reato di emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti; il legislatore considera come un solo reato le fatture emesse nel medesimo periodo d'imposta, ma qui la corte ha ritenuto configurarsi reato distinto per plurimi periodi d'imposta
codice penale, artt. 110 e 81, comma 2
art. 110; art. 81, comma 2
Concorso di persone nel reato (art. 110) e valutazione delle pene per pluralità di reati (art. 81, comma 2) applicati per la comminazione della pena
Rilevata e valorizzata dalla corte in favore di Maria Nicolò solo nella misura prevista; utilizzata per la determinazione della pena
Regole sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso la rilevanza di alcune doglianze per inammissibilità o per mancata specificità (comma 3) e ha delimitato i profili di motivazione denunciabili (comma 1)
Principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione, considerato nella sua interezza, avesse sufficientemente indicato i fatti per i quali è intervenuta la condanna
art. 163; art. 164, comma 4
Regole sul beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163) e sui casi ostativi (art. 164, comma 4); la corte ha considerato legittimo il diniego per precedenti e sospensioni condizionali pregresse
Limiti alla proponibilità in cassazione di questioni non prospettate in appello; la corte ha dichiarato inammissibili deduzioni nuove non trattate in appello
Efficacia della sentenza penale di proscioglimento in altri procedimenti; i ricorrenti non hanno prodotto la sentenza definitiva rilevante nel giudizio di appello, per cui non ha formato oggetto di valutazione in Cassazione
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n.137/20
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso; indica modalità straordinarie di trattazione adottate nel periodo normativo
art. 581 e art. 585 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. d); art. 585, comma 4
Prescrizione dei mezzi di prova e limiti alla proposizione di motivi nuovi in cassazione; la corte ha ritenuto mancanti allegazioni idonee ex art. 581 e non ammissi i motivi nuovi ex art. 585, comma 4
Norma sulle spese e condanne pecuniarie per i ricorsi inammissibili; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che sostanzialmente contestano questioni di diritto camuffate da vizi di motivazione: le doglianze devono essere specifiche e ben inquadrate tra le fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.
- Il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza richiede la corrispondenza dei contenuti essenziali del capo di imputazione con la decisione; una lettura complessiva dell'imputazione può legittimare la condanna anche se alcune espressioni del capo sono state interpretate in modo parziale
- Le valutazioni probatorie e la ricostruzione dei fatti operate dai giudici di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; l'atto di appello deve però avere investito la questione perché sia esaminabile in cassazione
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni nuove che non siano state sollevate in appello, salvo casi molto specifici: la mancata proposizione in appello rende la questione inammissibile
- Per i delitti tributari (art. 8 d.lgs. 74/2000) la configurazione del reato dipende dalla valutazione complessiva degli elementi (assenza di contabilità, mancanza di strutture, incongruenze documentali); se questa valutazione è logica e motivata, la Cassazione la confermerà
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale è rimessa al giudice del merito; la Cassazione verifica la coerenza e la completezza della motivazione ma non riforma il giudizio di fatto in assenza di elementi nuovi e specifici
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