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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27952/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 30/11/2020 con cui la Corte d'appello di Lecce aveva riformato la sentenza di primo grado e condannato D'Astore Daniele per bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) per aver, in qualità di socio e componente del consiglio di amministrazione della Cantieri BALSAMO Shipping Srl., concorso nell'operazione di depauperamento del patrimonio della Cantieri BALSAMO Srl. e nella tenuta di scritture contabili non veritiere. Il ricorrente deduce violazione di artt. 110 cod. pen. e 216 L.F. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non ha indicato gli specifici elementi probatori che dimostrassero la sua partecipazione consapevole e volontaria al disegno depauperatorio, posto che molte operazioni contestate erano anteriori al suo ingresso nella compagine e che non risultava né il suo ruolo gestionale né la sua partecipazione alle operazioni chiave. Altri motivi censurano l'omessa impugnazione da parte del Pubblico Ministero di alcuni punti di assoluzione e il diniego non motivato di circostanze attenuanti e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. I giudici di legittimità hanno rilevato insufficiente motivazione della Corte territoriale: mancata indicazione degli elementi di prova specifici che comprovassero la partecipazione morale di D'Astore Daniele al piano di spoliazione e l'assenza di considerazione del requisito soggettivo (dolo eventuale) necessario per la responsabilità da concorrente morale. Per tali ragioni la condanna non è stata ritenuta adeguatamente suffragata e si è disposta la rinnovazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Stabilisce il concorso di persone nel reato. La Corte ricorda che, anche se il contributo morale può essere atipico, il giudice deve motivare sulla prova della reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria e precisare la forma concreta assunta il contributo, non potendosi limitare ad affermazioni generiche.

  • art. 216 L.F. (Legge fallimentare)

    Riguarda i delitti di bancarotta. Implicita nell'azione penale per bancarotta fraudolenta oggetto del procedimento; la Corte richiede che la condanna per tali reati sia sorretta da adeguata motivazione sui fatti e sulla responsabilità soggettiva.

  • artt. 597, 581, 591 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione all'impugnazione e alla correttezza dell'istruttoria: il ricorso lamentava che alcuni punti di assoluzione non erano stati impugnati dal PM, ma la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze. In generale le impugnazioni non sollevate dal PM possono influire sulla portata dell'esame di merito.

  • art. 62-bis, art. 62 n.6 e art. 163 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti generiche, alle recidive/incidenze e agli istituti relativi alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di attenuanti e la sospensione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbite tali doglianze in seguito all'annullamento per difetto di motivazione sulla responsabilità.

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. Un., n. 45276/2003

    Principio secondo cui, pur riconoscendo forme atipiche del contributo concorsuale, il giudice deve motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e sul rapporto di causalità con le attività degli esecutori materiali.

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. Un., n. 38343/2014

    Principio che, nel caso di delitti puniti a titolo di dolo generico, richiede la prova che il concorrente morale abbia almeno accettato il rischio (dolo eventuale) dello spossessamento patrimoniale derivante dalle condotte concordate.

Massime di principio

  • Per la responsabilità da concorso morale il giudice deve indicare specifici elementi probatori che dimostrino la partecipazione reale nella fase ideativa o preparatoria e precisare la forma concreta del contributo (istigazione, determinazione, approvazione ecc.).
  • Non è sufficiente una motivazione generica basata su rapporti familiari o su un generico coinvolgimento societario: va provata la conoscenza dell'esposizione debitoria e l'accettazione, almeno in termini di dolo eventuale, del rischio di spoliazione.
  • Il timing degli atti e l'effettiva posizione gestionale o societaria dell'imputato al momento delle operazioni rilevanti sono elementi essenziali: atti anteriori al coinvolgimento dell'imputato richiedono prova aggiuntiva della sua successiva consapevolezza e volontà di partecipare al disegno criminoso.
  • Se la motivazione della condanna è carente sotto il profilo probatorio circa il ruolo soggettivo del concorrente morale, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo giudizio.
  • Sulle questioni di attenuanti e sospensione condizionale la valutazione va però riesaminata nel nuovo giudizio una volta accertata correttamente la responsabilità, quindi tali doglianze possono essere assorbite se l'annullamento riguarda la necessità di una nuova valutazione di merito.

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