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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21350/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tatangelo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (guida di veicolo senza patente) perché, al momento del controllo, guidava un motoveicolo essendo stato sottoposto ad un "avviso orale semplice" emesso dal Questore e risultando privo di patente (revocata dal Prefetto). Il ricorso in Cassazione ha contestato che l'avviso orale semplice non costituisce una misura di prevenzione personale ai fini dell'art. 73, mancando le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, e quindi che mancava il presupposto normativo per la punibilità ai sensi di tale articolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 punisca la guida senza patente solo se il conducente è stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale: l'avviso orale semplice non ha le connotazioni delle misure di prevenzione personali e non comporta prescrizioni limitative (art. 3, comma 2 vs comma 4), per cui non è ascrivibile alla categoria rilevante ai fini dell'art. 73. La Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 211/2022 e precedenti orientamenti di legittimità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma punisce la guida senza patente (mai conseguita, sospesa o revocata) solo se il conducente è stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale definitiva; senza tale misura il reato non sussiste.

  • art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comma 2

    invito a "tenere una condotta conforme alla legge [...]"

    L'avviso orale semplice (art. 3, comma 2) è un invito a conformarsi alla legge e non impone prescrizioni specifiche né limitazioni della libertà personale; pertanto non integra una misura di prevenzione personale ai fini dell'art. 73.

  • art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comma 4

    Il comma 4 consente l'applicazione di prescrizioni nell'ambito dell'avviso orale, ma solo quando tali prescrizioni siano effettivamente contenute nel provvedimento; è questo tipo di avviso con prescrizioni che può avere connotazioni assimilabili alle misure di prevenzione personali.

  • art. 120 cod. strada, comma 1

    La disciplina del codice della strada collega l'incapacità a conseguire la patente alle misure di prevenzione previste dalla normativa sulle misure di prevenzione; la giurisprudenza interpreta il collegamento sistematico tra art. 120 c.d.s. e art. 73 d.lgs. 159/2011.

  • Corte costituzionale, sent. 20 dicembre 2022, n. 211

    La Corte costituzionale ha ribadito che il presupposto del reato è la mancanza del titolo abilitativo come conseguenza dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, confermando il nesso tra art. 120 c.d.s. e art. 73 d.lgs. 159/2011.

  • Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17

    Giurisprudenza civile richiamata per sostenere che l'avviso orale semplice non possiede le caratteristiche delle misure di prevenzione personale.

  • Cass. pen., Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022 (Tatangelo)

    Precedente di legittimità che afferma espressamente che il mero avviso orale del questore, privo delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, non integra misura di prevenzione e dunque non realizza il presupposto per l'art. 73.

  • art. 2 e art. 6 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati nel testo per evidenziare che l'applicazione delle misure di prevenzione richiede l'accertamento della pericolosità sociale, elemento non presente nell'avviso orale semplice.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 è necessario che il conducente sia stato sottoposto a una misura di prevenzione personale definitiva; un semplice avviso orale senza prescrizioni non è sufficiente.
  • Quando si contesti la guida senza patente basandosi su provvedimenti amministrativi o 'avvisi', è fondamentale verificare la natura formale e sostanziale del provvedimento (se contiene prescrizioni limitative e se produce effetti qualificabili come misura di prevenzione).
  • Occorre accertare la definitività del provvedimento di prevenzione: il requisito del provvedimento definitivo è essenziale per l'applicabilità dell'art. 73.
  • In presenza di un avviso orale, valutare se contiene specifiche prescrizioni ex art. 3, comma 4; solo in tal caso può assumere rilevanza ai fini delle misure di prevenzione personali.
  • Se manca il presupposto della misura di prevenzione personale, la condotta di guida senza patente non integra il reato previsto dall'art. 73; eventuali profili sanzionatori devono essere ricercati in altre norme (es. amministrative) ma non in quella penale richiamata.
  • In giudizio cautelare e dibattimentale, le parti e il giudice devono distinguere tra provvedimenti che limitano la libertà o impongono prescrizioni e semplici ammonimenti/avvisi, orientandosi alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità su questo punto.

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