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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4777/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in più motivi: 1) violazione di legge ex art. 546 lett. g) c.p.p. per presunta errata indicazione della data d'udienza nel dispositivo rispetto all'intestazione; 2) vizio della motivazione (manifestamente illogica e contraddittoria) in relazione agli artt. 633 e 639-bis c.p. per ritenuta inesistenza dell'introduzione arbitraria nell'alloggio (si sostiene che il subentro nel possesso fosse su autorizzazione della titolare); 3) violazione di legge per mancata condizione di procedibilità, con contestazione della corretta individuazione del soggetto passivo (legittimo assegnatario vs Istituto Autonomo Case Popolari); 4) vizio della motivazione per non aver applicato l'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), con critica della motivazione della Corte di appello come generica; 5) violazione di legge ex art. 649 c.p. per precedente sentenza sulla stessa condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: i motivi sono generici, non consentiti o manifestamente infondati. Nel dettaglio: 1) il primo motivo (errore di data) è manifestamente infondato trattandosi di evidente errore materiale già emendato dalla Corte di appello; 2) e 3) i motivi relativi alla ricostruzione fattuale e alla procedibilità sono inammissibili perché tentano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non contestano specificamente la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito la condotta sulla base di emergenze probatorie documentali; 4) la doglianza relativa alla non applicazione dell'art. 131-bis c.p. è generica: la Corte di appello ha esplicitamente escluso la particolare tenuità della condotta con motivazione ritenuta non censurabile in cassazione; 5) il motivo relativo all'art. 649 c.p. è inammissibile per mancata proposizione in sede di appello (interruzione della catena devolutiva). Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato; la Corte di appello ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base delle emergenze probatorie e della documentazione acquisita

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma integrativa del capo d'imputazione; la Corte di appello ha ricostruito la fattispecie ritenendo sussistenti gli elementi tipici contestati

  • art. 546, lett. g) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a una presunta irregolarità formale (data d'udienza); la Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato essendo errore materiale già emendato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alla esposizione della relazione e della motivazione in sede di cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti procedurali previsti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte di appello ha escluso l'applicabilità per la specificità e rilevanza della condotta; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e non convincente

  • art. 649 cod. pen.

    Rilevata dal ricorrente in relazione a una precedente sentenza sulla stessa condotta; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per non essere stato sollevato in appello (problema di devoluzione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna della ricorrente al pagamento della somma a titolo di ammenda per il ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che mirano a una diversa lettura del merito sono inammissibili se non affrontano espressamente le censure in rapporto alla motivazione della Corte di merito
  • Errori materiali formali (es. data nell'intestazione) sono deboli come motivo di cassazione e possono essere ritenuti già emendati dalla Corte di merito
  • Questioni di procedibilità o di soggetto passivo devono essere sollevate tempestivamente (in appello) per conservare la devoluzione al rimedio di legittimità; se non sollevate, sono inammissibili in cassazione
  • Per invocare l'art. 131-bis (tenuità) è necessario un'articolazione precisa e specifica dei fatti e del loro impatto: argomentazioni generiche vengono rigettate
  • Un ricorso per cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende), quindi è importante selezionare e motivare con precisione i motivi prima di proporre il gravame

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