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Ordinanza

Ordinanza n. 1229/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: “a) dell’avviso di procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, pubblicato sulla pagina web istituzionale in data 30 luglio 2025; b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale tra i quali il disciplinare per la definizione dei criteri di valutazione per le progressioni verticali speciali o in deroga approvato con D.G.R. n. 505 del 28.07.2025.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 gennaio 2026: per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, “a) della graduatoria provvisoria della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, non nominativa, approvata con decreto del dirigente con decreto del Dirigente del Settore “Programmazione del fabbisogno del personale - Reclutamento, Assunzioni – Inquadramento, Stato giuridico - Progressioni di carriera - Mobilità-Comandi - Distacchi - Assegnazioni temporanee - Quiescenza e previdenza” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 11 del 27 novembre 2025; b) della graduatoria definitiva della predetta procedura, approvata con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 19 del 16 dicembre 2025.”

Giustizia amministrativa202504729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso e disciplinare della procedura di progressione verticale in deroga per 222 posti, nonché graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva della procedura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale della Campania, e il disciplinare dei criteri di valutazione approvato dalla Regione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria provvisoria e quella definitiva della procedura, chiedendo altresì l’adozione di misure cautelari. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Il giudice ha rilevato che il ricorso per motivi aggiunti era stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, mentre l’approvazione della graduatoria aveva consolidato posizioni di interesse protetto e attuale potenzialmente lesive in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né le questioni di rito o di merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, ritenendo che l’elevato numero degli stessi rendesse particolarmente difficile la notificazione individuale. Ha quindi autorizzato, in alternativa alla notifica individuale, la notificazione per pubblici proclami. In particolare, ha prescritto la pubblicazione nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale delle indicazioni essenziali relative al giudizio e la pubblicazione, sul sito internet della Regione Campania, del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, con apposito avviso e collegamento dalla home page denominato “Atti di notifica”. La pubblicazione dovrà restare disponibile sino alla pubblicazione della sentenza definitiva; la Regione dovrà rilasciare attestazione dell’avvenuta pubblicazione. È stato inoltre fissato in euro 30,00 l’importo da versare alla Regione per l’attività di pubblicazione sul sito, in assenza di tariffe specifiche. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, con deposito della prova entro gli ulteriori 15 giorni; gli stessi termini valgono anche qualora il ricorrente scelga la notifica individuale. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° aprile 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione, comprese quelle sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021

    La procedura impugnata riguarda la progressione verticale in deroga tra le aree riservata al personale a tempo indeterminato.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a., quale fondamento della particolare difficoltà della notificazione individuale e dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio in presenza di un elevato numero di controinteressati.

  • art. 52 c.p.a.

    Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile

    Il giudice ritiene la disposizione applicabile anche all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell’amministrazione interessata.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato dall’art. 52 c.p.a. in relazione alle modalità idonee di notificazione autorizzabili dal giudice.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro una graduatoria è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti titolari di posizioni di interesse protetto e attuale potenzialmente lesive in caso di accoglimento della domanda.
  • In presenza di un elevato numero di controinteressati, la particolare difficoltà della notificazione individuale consente al giudice di autorizzare, in alternativa, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione delle indicazioni essenziali nella Gazzetta Ufficiale e del testo integrale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati sul sito internet dell’amministrazione coinvolta.
  • La notificazione per pubblici proclami deve essere organizzata in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza del giudizio da parte dei controinteressati: sono quindi idonee la pubblicazione stabile sul sito dell’amministrazione, l’indicazione facilmente accessibile del collegamento dalla home page e l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
  • Il giudice può fissare termini perentori distinti per l’esecuzione degli adempimenti di integrazione del contraddittorio e per il deposito della relativa prova, rinviando la trattazione della domanda cautelare sino al loro completamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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