Cassazione Penale, Sentenza n. 34985/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del G.I.P. dell'8/04/2025 che aveva respinto l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. alla decisione del P.M. di rigettare la richiesta di restituzione della patente di guida n. BG5900614K, sottoposta a sequestro il 9/04/2024. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) omessa motivazione e violazione delle norme sul sequestro per la discrepanza tra la sigla alfanumerica indicata nel decreto di perquisizione e quella del documento effettivamente sequestrato, con conseguente possibile carattere di sequestro d'iniziativa privo di convalida del P.M.; (2) mancata valutazione dell'assenza del fumus commissi delicti e della non necessità del sequestro probatorio, atteso che gli atti investigativi (videoregistrazioni, intercettazioni) avrebbero già fornito gli elementi probatori e le intercettazioni avvaloravano l'assenza dell'uso di dispositivi elettronici durante l'esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato. Ha rilevato che il G.I.P. non ha adeguatamente verificato né motivato se la discrasia fra il numero indicato nel decreto del P.M. e quello del documento sequestrato fosse un mero errore materiale (unico documento indicato con numero errato) oppure la circostanza che fosse stato sequestrato un bene diverso da quello delegato, con le conseguenze che ne deriverebbero sulla natura del sequestro (iniziativa della P.G.) e sulla necessità della convalida del P.M. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al G.I.P. di Bergamo, assegnandogli l'onere di verificare e motivare la corrispondenza tra il bene indicato nel decreto e quello sottoposto a sequestro e, in caso di mancata corrispondenza, di valutare le conseguenze sulla validità ed efficacia del vincolo in difetto di convalida. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Regola l'opposizione alla decisione del P.M. in materia di restituzione di cose sequestrate; la Corte ha ritenuto che il G.I.P. debba esaminare e motivare specificamente profili relativi alla legittimità del sequestro rispetto al decreto del P.M.
art. 125, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla distinzione fra sequestro delegato dal P.M. e sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria; la mancata verifica della corrispondenza del bene sequestrato può far emergere la necessità della convalida del P.M.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti in tema di misure e decisioni del G.I.P.; la Corte ha rilevato carenze motivazionali del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Censura in Cassazione per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto il vizio motivazionale relativo alla mancata verifica della corrispondenza del bene sequestrato con quanto delegato dal P.M.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento ai presupposti per il sequestro probatorio; la Corte lo ha ritenuto assorbito dopo aver deciso sul primo motivo.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla necessità del sequestro probatorio e alla valutazione del fumus commissi delicti; anch'esso assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norma sostanziale richiamata nel capo d'imputazione (falsità ideologica in atto pubblico), citata a titolo di contesto fattuale.
Norma sostanziale relativa alla falsità in atto pubblico, richiamata nel contesto dell'ipotesi di reato contestata all'indagato.
art. 1 legge 475/1925
Richiamata relativamente al reato di uso di mezzi fraudolenti nello svolgimento dell'esame teorico per il conseguimento della patente, come indicazione del fatto contestato.
Massime di principio
- Quando il bene sequestrato ha una identificazione alfanumerica diversa da quella indicata nel decreto del P.M., il giudice deve accertare e motivare se si tratti di un mero errore materiale o di un effettivo sequestro di un bene diverso; questa verifica è essenziale per stabilire la legittimità del vincolo.
- Se il sequestro è caduto su un bene diverso da quello delegato dal P.M., la misura può configurarsi come sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria e pertanto richiede la convalida del P.M.; l'assenza di tale convalida può compromettere la validità ed efficacia del sequestro.
- Il G.I.P. è tenuto a motivare espressamente sulle questioni essenziali sollevate dall'opponente, in particolare sulla corrispondenza fra provvedimento di delega e bene sottoposto a vincolo e sulle ragioni della necessità probatoria del sequestro.
- La mera riaffermazione della 'necessità del sequestro probatorio' senza esame specifico dei rilievi formali e sostanziali posti dalla difesa costituisce omissione motivazionale idonea all'annullamento del provvedimento.
- Se esistono già elementi probatori significativi (videoregistrazioni, intercettazioni) il giudice deve valutare concretamente l'effettiva necessità del sequestro probatorio rispetto alle esigenze istruttorie, ma tale questione diventa secondaria se il vizio formale sul bene sequestrato non è stato chiarito.
- In presenza di dubbio sulla legittimità del sequestro, la strada corretta è il rinvio al giudice di merito perché chiarisca i fatti e valuti le conseguenze processuali, evitando decisioni sommarie senza adeguata motivazione.
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