Cassazione Penale, Ordinanza n. 11633/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
L'istanza originaria dell'imputato mirava al riconoscimento della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra reati già giudicati separatamente in sede di cognizione, al fine di ottenere la rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione della giurisprudenza di legittimità sui criteri per individuare l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che il giudice di merito avrebbe attribuito alla distanza temporale tra i fatti di cui a una sentenza e quelli riconosciuti in continuazione nelle altre sentenze un valore preclusivo assoluto. Con un secondo motivo ha contestato la congruità degli aumenti di pena applicati per i reati già ritenuti in continuazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente operato la rideterminazione della pena e la valutazione degli aumenti sui reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato e aspecifico il primo motivo, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo logico sull'esclusione della continuazione per i reati di una delle sentenze, valorizzando la rilevante distanza temporale, la diversità dei correi e l'emersione di un programma criminoso indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con un'unica originaria risoluzione criminosa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il giudice dell'esecuzione si era attenuto ai principi in tema di rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati: individuazione del reato più grave, poi applicazione degli aumenti sui reati satellite, con motivazione sufficiente anche mediante richiamo alle ragioni già poste a base della dosimetria in sede di cognizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati, nei limiti dei presupposti sostanziali dell'unicità del disegno criminoso.
Nella rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, impone di individuare il reato più grave sulla base della pena inflitta.
Gli aumenti per i reati satellite devono essere autonomamente determinati e motivati dal giudice, nel rispetto del trattamento sanzionatorio della continuazione.
Richiamati come parametri discrezionali per la commisurazione della pena e degli aumenti per i reati satellite.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in relazione alla colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di continuazione, la notevole distanza temporale tra i fatti costituisce un forte indice contrario all'esistenza di un unico disegno criminoso, salvo che l'interessato offra prova specifica della progettazione originaria anche dei fatti successivi.
- Quando i reati risultano commessi a distanza di tempo, la presunzione è che i successivi non fossero stati programmati sin dal momento del fatto originario; la continuazione va quindi esclusa in mancanza di elementi contrari convincenti.
- Nel rapporto tra reato associativo e reati-fine, la continuazione può essere riconosciuta solo se i reati-fine erano già programmati nelle loro linee essenziali al momento della costituzione del sodalizio criminoso.
- Nella rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve prima individuare il reato più grave in base alla pena inflitta e poi calcolare gli aumenti per i reati satellite sulla pena base così determinata.
- La motivazione sulla pena per continuazione non può ridursi al mero rispetto del limite massimo legale: il giudice deve esplicitare le ragioni della scelta della pena base e dell'entità dei singoli aumenti, rendendo controllabile il percorso decisorio.
- Se il giudice dell'esecuzione conferma gli aumenti di pena già determinati in sede di cognizione per i reati satellite, può motivare richiamando le ragioni già poste a base di quella quantificazione, purché la motivazione sia effettivamente comprensibile e coerente.
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