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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21193/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In una sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, veniva applicata all'imputato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con conferma della multa di euro 600, in relazione al reato di ricettazione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge sotto due profili: da un lato, sosteneva che la Corte d'appello si sarebbe limitata a recepire l'accordo tra le parti senza svolgere un'autonoma verifica sulla correttezza giuridica e sulla congruità della pena; dall'altro, contestava l'illegittima applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 648, comma primo, secondo periodo, c.p., assumendo che tale aggravante non fosse stata oggetto di specifica contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è limitato ai vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra decisione e accordo, ovvero all'illegalità della pena concordata. Poiché il ricorrente aveva denunciato profili estranei a tali tassativi ambiti di censura, senza allegare vizi dell'accordo o illegalità della pena, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato sulla pena in appello; nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi specificamente inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra decisione e accordo o all'illegalità della pena.

  • art. 648 c.p.

    comma primo, secondo periodo

    richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione dell'aggravante; la Corte non esamina nel merito la censura perché estranea ai limiti del sindacato di legittimità nel caso di concordato sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola

    richiamata a sostegno del principio per cui il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis è ammissibile solo per vizi tipizzati relativi all'accordo o all'illegalità della pena.

  • Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo

    richiamata per il principio secondo cui il concordato sulla pena è un negozio processuale che, una volta recepito nella decisione, non può essere unilateralmente modificato, salvo il caso di illegalità della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere usato per contestare nel merito la correttezza della pena o la valutazione del giudice, ma solo per far valere vizi inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione, oppure l'illegalità della pena.
  • Il concordato sulla pena costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti: una volta recepito nella sentenza, non è unilateralmente modificabile dalla parte che vi abbia aderito, salvo che la pena concordata sia illegale.
  • Quando il ricorso è inammissibile perché non rientra nei limiti tassativi di sindacabilità della sentenza ex art. 599-bis c.p.p., seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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