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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02859/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di sfratto per morosità relativo a un immobile abitativo sito in Ravenna: il locatore chiedeva il pagamento dei canoni non corrisposti dal gennaio 2019, degli oneri accessori e di ulteriori somme per utenze e TARI; il conduttore si difendeva deducendo di avere già restituito l’immobile nel febbraio 2020 e proponeva domanda riconvenzionale di compensazione tra il credito del locatore per canoni e un proprio controcredito per migliorie asseritamente apportate all’immobile. In primo grado il convenuto aveva anche contestato la validità del tentativo obbligatorio di mediazione, sostenendo che la convocazione fosse stata inviata a un indirizzo diverso dalla sua residenza e che il locatore avesse partecipato all’incontro tramite un rappresentante privo di procura notarile. Il Tribunale ha ritenuto valido il tentativo di mediazione e ha accolto la domanda del locatore. In appello il conduttore ha riproposto, tra le altre, l’eccezione di improcedibilità della domanda per non corretto esperimento della mediazione, ma la Corte d’appello l’ha respinta nel merito e ha confermato la condanna. In Cassazione il conduttore ha proposto ricorso principale con un unico motivo; il locatore ha resistito proponendo anche ricorso incidentale. La questione decisa dalla Suprema Corte riguarda però soprattutto il profilo processuale dell’ammissibilità/procedibilità del ricorso principale: il ricorrente sosteneva che, poiché la sentenza impugnata era stata notificata, il deposito della relata di notifica non poteva essere dichiarato tardivo alla luce della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sull’art. 372 c.p.c.; la Corte ha invece ritenuto che l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notifica resti fermo e non sia surrogabile dal deposito tardivo successivo alla proposta di definizione anticipata. Il ricorso incidentale, essendo tardivo, è stato dichiarato inefficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, perché il ricorrente aveva depositato la relata di notifica della sentenza impugnata oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso imposto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., e non poteva invocare il diverso termine dell’art. 372 c.p.c. per sanare la carenza. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, in quanto impugnazione incidentale tardiva proposta dal controricorrente, venuta meno per la sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale. La Corte ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica, se la sentenza è stata notificata; il termine resta ancorato ai venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti anche successivamente, ma non incide sul termine perentorio dell’art. 369 c.p.c. ai fini dell’improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina la proposta di definizione anticipata nel giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza di decisione contro la proposta di definizione anticipata.

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato improcedibile.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento impugnato.

  • art. 370 c.p.c.

    rileva per la disponibilità della documentazione nel giudizio di cassazione quando la produce il controricorrente.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto, inammissibile o improcedibile.

  • l. n. 228 del 2012

    ha inserito la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, il ricorrente ha l’onere di depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia autentica della decisione con la relata di notifica; il successivo deposito ex art. 372 c.p.c. non sana la tardività.
  • La disciplina sopravvenuta sull’ammissibilità del deposito documentale non modifica il termine perentorio previsto per l’adempimento dell’onere di procedibilità del ricorso per cassazione.
  • La dichiarazione nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza attiva un onere di autoresponsabilità processuale della parte, che subisce le conseguenze della propria allegazione quanto al rispetto del termine breve di impugnazione.
  • Se il ricorso principale per cassazione è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia.
  • Ai fini del contributo unificato, la declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta i presupposti per l’ulteriore importo previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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