Cassazione Penale, Sentenza n. 28354/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Puglisi ha chiesto l'equa riparazione (€36.000) per presunta ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 18/06/2016 al 25/03/2017, dopo essere stato arrestato per concorso in detenzione a fini di spaccio insieme al figlio. In primo grado era stato condannato; in appello la condotta fu riqualificata (art. 378 c.p.) e ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. Il ricorrente deduceva che gli stessi elementi già in possesso del giudice cautelare rendevano ab origine improponibile la misura e quindi spettante l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. (anche nella sua seconda ipotesi del comma 2). Contestava inoltre la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza di dolo o colpa grave e la mancata considerazione della possibile presenza di colpa lieve incidentente solo sul quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p., il giudice della riparazione deve accertare se l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare; tale accertamento va compiuto autonomamente e sulla base dell'intero materiale probatorio disponibile, valutando la condotta sia prima sia dopo la perdita della libertà. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto che Puglisi avesse materialmente tentato di occultare lo stupefacente (gettandolo dal balcone) e avesse fornito dichiarazioni mendaci in fase di interrogatorio: comportamenti tali da concorrere causalmente alla misura cautelare. La riqualificazione giuridica successiva (assoluzione per non punibilità) non implica automaticamente il diritto all'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave che ha reso credibile il quadro indiziario. La motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta logica e congrua e la Cassazione ha limitato il sindacato ai profili di legittimità consentiti, rigettando il ricorso.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La Corte interpreta l'art. 314 come norma che esclude l'indennizzo quando l'interessato abbia causato la custodia cautelare con dolo o colpa grave; l'accertamento di tale condizione è d'ufficio e richiede valutazione autonoma del materiale probatorio e della condotta dell'interessato anteriormente e successivamente alla privazione della libertà.
Riferito dall'istante come ipotesi di 'ingiustizia formale' (quando il provvedimento è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni degli artt. 273 e 280 c.p.p.); la Corte richiama il parametro ma ritiene che nel caso concreto la misura non fosse priva di condizioni applicative, dato il comportamento del ricorrente.
Norma sulle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ne richiama il contenuto come parametro per valutare l'eventuale 'ingiustizia formale' ma sottolinea che la verifica deve considerare anche la condotta dell'interessato.
Richiamato come riferimento alle condizioni di applicabilità della misura; utile per l'analisi dell'eventuale emissione senza presupposti ma non ritenuto applicabile per escludere il provvedimento nel caso concreto.
Richiamato per i rimedi giurisdizionali e per l'ambito del giudizio d'appello sulla riparazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione.
Richiamato per spiegare il perimetro del controllo di legittimità (la Cassazione verifica la legittimità della motivazione e non il merito sostanziale della riparazione).
Norma relativa alla riqualificazione operata in appello (contestata in primo grado come concorso nella detenzione): la Corte segnala che la successiva riqualificazione non annulla automaticamente l'indennizzo se la condotta ha concorso a creare il quadro indiziario.
Prevede la non punibilità per favoreggiamento personale; la sentenza di appello ha invocato questa causa di non punibilità ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la non punibilità non esoneri dall'accertamento della possibile condotta colposa o dolosa che aveva causato la misura cautelare.
Usata per definire la nozione di colpa: la colpa che esclude l'indennizzo è quella da intendersi ai sensi dell'art. 43 c.p. (negligenza, imprudenza, imperizia) nella forma grave o macroscopica.
Richiamati a titolo procedurale: limiti dei motivi di ricorso per Cassazione (art. 606) e deposito delle conclusioni del P.G. ex art. 611; la Corte ricorda il perimetro del sindacato in sede di legittimità.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica favorevole in sede di merito (assoluzione o non punibilità) non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve accertare autonomamente se l'interessato abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave.
- Il giudice della riparazione valuta l'intero materiale probatorio con parametri autonomi rispetto al processo di merito e deve esaminare la condotta dell'interessato prima e dopo la restrizione della libertà (comportamenti extraprocessuali e processuali rilevanti).
- Comportamenti attivi di occultamento dello stupefacente o altre azioni idonee a "coprire" l'attività illecita e dichiarazioni mendaci in interrogatorio possono integrare la causa ostativa (dolo o colpa grave) che esclude l'indennizzo.
- La colpa grave si configura per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza: se accertata, esclude l'an debeatur; la colpa lieve, se provata, incide invece solo sulla quantificazione dell'indennizzo.
- Il giudizio di legittimità in Cassazione è limitato: non sostituisce il sindacato di merito sulla valutazione complessiva dei fatti di riparazione ma verifica la correttezza e la logicità della motivazione della corte di appello.
- Chi intende ottenere l'indennizzo deve quindi documentare non solo l'esito favorevole nel merito, ma anche l'assenza di condotte proprie dolose o gravemente colpose che abbiano ingenerato o mantenuto il quadro indiziario.
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