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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13879/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione del giudice limitatamente al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che il giudice aveva errato escludendo la recidiva aggravante di cui all'art. 99, comma 4, c.p. sulla base dell'affermazione che "l'imputato non risulta avere precedenti penali", mentre dagli atti risultavano plurime condanne analoghe. Inoltre il ricorrente contestava la declarata estinzione per prescrizione del reato ai sensi dell'art. 648 c.p., deducendo che il richiamo alla circostanza di speciale tenuità (comma 4 dell'art. 648) non può incidere sul termine di prescrizione perché è una circostanza attenuante e, se fosse riconosciuta la recidiva contestata, il termine prescrizionale sarebbe molto più lungo e il reato non sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i capi. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A (ricettazione) perché: 1) il giudice di primo grado ha errato nella motivazione escludendo la recidiva basandosi su un dato (assenza di precedenti) non corretto, configurandosi un travisamento degli atti processuali; 2) ha commesso un errore di diritto ritenendo estinto il reato per prescrizione, posto che la circostanza della speciale tenuità è una causa attenuante ai sensi dell'art. 157 c.p. e non si computa ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che va calcolato sul limite edittale massimo. Alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, c.p. il termine ordinario di prescrizione per il reato era di 10 anni e, con la recidiva, salirebbe a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni; considerato che il fatto è del 12/12/2015, il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata né lo è alla data odierna. Ne consegue l'annullamento della decisione sul punto e la necessità di rivalutare la configurabilità della recidiva e la determinazione del termine prescrizionale.

Norme richiamate

  • Legge n.114/2024, art.2, lett. p) (modifica art.593 c.2 c.p.p.)

    Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2

    La norma limita il potere di impugnazione del Pubblico Ministero contro proscioglimenti per specifici reati; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile il ricorso nel caso concreto sulla base delle disposizioni che consentono il ricorso diretto alla Corte di legittimità (art. 568 c.p.p.)

  • Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente, in determinate ipotesi, il ricorso diretto alla Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso del pubblico ministero ammissibile ai sensi di tale norma nonostante le modifiche della L. 114/2024

  • Art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Il reato contestato; la circostanza del fatto di speciale tenuità prevista dal comma 4 è qualificata come circostanza attenuante e non incide sul computo del termine di prescrizione

  • Art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva)

    Prevede la recidiva qualificabile come circostanza aggravante; la sua configurabilità deve essere valutata sulla base di una corretta ricostruzione dei precedenti penali dell'imputato e non può essere esclusa sulla base di un travisamento degli atti

  • Art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che le circostanze attenuanti (tra cui il fatto di speciale tenuità) non determinano un'autonoma fattispecie ai fini della prescrizione; pertanto il termine di prescrizione si calcola secondo il limite edittale massimo dell'ipotesi-base

  • Art. 161, comma 2, cod. pen.

    Norma sul calcolo della prescrizione che, congiunta all'art.157, porta a computare il termine prescrizionale sul massimo edittale dell'ipotesi-base; applicata al caso ha determinato un termine ordinario di 10 anni e un termine maggiorato in caso di recidiva

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso alla Corte di Cassazione nelle ipotesi previste dall'ordinamento anche se leggi successive hanno limitato alcun poteri di impugnazione; va sempre verificata l'ammissibilità con riferimento agli artt. rilevanti (es. art. 568 c.p.p.).
  • La recidiva aggravante (art. 99 c.p.) deve essere valutata sulla base di una verifica accurata dei precedenti penali: un errore fattuale del giudice nell'accertare l'assenza di precedenti configura vizio di motivazione che può portare all'annullamento della sentenza sul punto.
  • La circostanza del fatto di speciale tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, è una circostanza attenuante e non incide sul calcolo della prescrizione; per il termine di prescrizione va preso il limite edittale massimo dell'ipotesi-base (art. 157 e art. 161 c.p.).
  • Il riconoscimento di una recidiva può aumentare significativamente il termine prescrizionale; pertanto, quando è contestata, la sua eventuale applicazione può determinare che il reato non sia estinto per prescrizione anche a distanza di anni dalla commissione.
  • Se il giudice basa una decisione sull'inesattezza dei fatti processuali (es. erronea affermazione di assenza di precedenti), si configura un travisamento degli atti e la motivazione è viziata, imponendo la rivalutazione della circostanza contestata in sede di rinvio.
  • Nel calcolo della prescrizione è essenziale determinare la data del fatto e confrontarla con i termini risultanti dall'applicazione delle norme sul termine edittale massimo e delle eventuali aggravanti o attenuanti che, se irrilevanti ai fini della prescrizione, non devono essere computate come riduttive.

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