Cassazione Civile, Ordinanza n. 22611/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009 nei confronti di una società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l’Ufficio aveva quindi proposto appello. La CTR dell’Abruzzo aveva però dichiarato irricevibile l’appello ritenendolo tardivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTR applicato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili. Secondo la ricorrente, tale sospensione rendeva tempestivo il giudizio di revocazione/appello, poiché il termine ordinario cadeva in un arco temporale coperto dalla sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che la CTR non aveva applicato correttamente la disciplina dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, che sospende per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione per le controversie definibili, nonché il termine per il controricorso in Cassazione, quando tali termini scadono nel periodo indicato dalla norma. Poiché il termine rilevante per l’impugnazione cadeva all’interno dell’intervallo coperto dalla sospensione, l’impugnazione doveva considerarsi tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
"per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La disposizione va applicata in modo letterale; ove il termine di impugnazione scada nel periodo indicato dalla norma, esso è automaticamente sospeso per nove mesi, con conseguente tempestività dell’atto proposto nel nuovo termine finale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito nel calcolo dei termini di impugnazione.
Massime di principio
- Per le controversie rientranti nell’ambito applicativo della disciplina di definizione agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla norma speciale opera automaticamente se la scadenza ordinaria ricade nel periodo individuato dalla legge.
- Nel verificare la tempestività di un’impugnazione, il giudice deve coordinare il termine ordinario con eventuali sospensioni speciali previste da normative sopravvenute, senza limitarsi al solo calcolo del termine base.
- La mancata applicazione di una sospensione legale dei termini integra violazione di legge censurabile in cassazione quando comporti l’erronea dichiarazione di tardività dell’impugnazione.
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