Cassazione Penale, Ordinanza n. 33727/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 9 maggio 2023, rideterminando in un anno e quattro mesi di reclusione la pena per il reato contestato ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p. e degli artt. 291-bis e 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, commesso in Napoli il 19 luglio 2021. L'unico motivo di ricorso riguardava la mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, con particolare riferimento all'utilizzo di un mezzo di trasporto appartenente a un terzo estraneo al reato. La difesa sosteneva quindi l'insussistenza dell'aggravante. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché riproponeva censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha confermato, in particolare, la correttezza dell'applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'aggravante del contrabbando doganale con uso di mezzo di trasporto appartenente a un terzo estraneo al reato, è sufficiente provare che il mezzo appartenga a un soggetto non imputato, senza necessità di dimostrare anche l'innocenza del proprietario. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della contestazione relativa alla continuazione dei reati.
Norma richiamata quale base della contestazione relativa al concorso di persone nel reato.
art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973
Norma incriminatrice richiamata per il reato di contrabbando doganale.
art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973
La disposizione prevede la circostanza aggravante connessa all'utilizzo di un mezzo di trasporto appartenente a un terzo estraneo al reato; per la sua configurabilità è sufficiente provare la titolarità del mezzo in capo a un soggetto non imputato, senza necessità di dimostrarne l'innocenza.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in tremila euro.
Massime di principio
- In tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità dell'aggravante relativa all'impiego di un mezzo di trasporto appartenente a un terzo estraneo al reato, è sufficiente dimostrare che il mezzo appartenga a un soggetto non imputato; non occorre provare anche l'innocenza del proprietario.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già esaminate e adeguatamente disattese dalla sentenza impugnata con motivazione giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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