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Sentenza

Sentenza n. 10615/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno spedita il 30 luglio 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere rilasciato il provvedimento richiesto. All'udienza il giudice ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile sopravvenuta causa di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto e, conseguentemente, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'illegittimità del silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia. È stata liquidata in favore del difensore la somma complessiva di euro 826,50 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso alle parti della possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile rilevanza di una causa di improcedibilità emersa nel corso del giudizio.

  • art. 4, comma 9, D.M. cit.

    somme ridotte del 50% ... essendosi il giudizio concluso con una pronuncia in rito

    La liquidazione dei compensi è stata ridotta in ragione della definizione del giudizio con una pronuncia processuale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso liquidato al difensore è stato ulteriormente ridotto nella misura indicata dal giudice ai fini della liquidazione prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'illegittimità del silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per una causa sopravvenuta rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo il contraddittorio sulla relativa questione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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