Cassazione Penale, Sentenza n. 34655/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva annullato la rinnovata custodia cautelare disposta dal G.I.P., sostenendo che sussistessero le "eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate" richieste dall'art. 309, comma 10, c.p.p. per poter riemettere una misura divenuta inefficace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere manifestamente infondato e aspecifico. Ha ritenuto che il ricorso non abbia dimostrato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza né abbia affrontato la valutazione del valore dei beni giuridici esposti a rischio, elemento ritenuto cruciale dalla giurisprudenza richiamata; di conseguenza resta l'annullamento dell'atto di rinnovo disposto dal Tribunale di Lecce.
Norme richiamate
esposizione di "eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate"
Per la rinnovazione di una misura diventata inefficace è richiesta la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, con motivazione adeguata e specifica; la valutazione deve considerare in particolare la consistenza del pericolo per la collettività e il valore dei beni giuridici tutelati.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata quale base procedurale per il contraddittorio scritto nel corso della trattazione del ricorso.
Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso.
Sez.1, sent. n. 806 del 15/11/2022 (Avventurato)
Pur attenendo la giurisprudenza sulla necessità di non richiedere un 'quid pluris' rispetto agli elementi originari, essa conferma che resta comunque indispensabile l'intrinseca eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari e una motivazione adeguata, con attenzione al bene giuridico tutelato e al pericolo per la collettività.
Sez.3, sent. n. 38408 del 10/01/2018 (Costanzo)
Distinzione tra art. 309, comma 10 (rinnovazione dopo perdita di efficacia: richiede eccezionalità) e comma 9 (annullamento per vizi motivazionali: non richiede condizioni particolari per la rinnovazione).
Massime di principio
- La rinnovazione di una misura cautelare divenuta inefficace ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p. richiede motivazioni specifiche che dimostrino esigenze cautelari di "eccezionale" rilevanza; non è sufficiente una motivazione generica o il mero richiamo a precedenti elementi istruttori.
- Nella valutazione dell'eccezionalità bisogna considerare il valore del bene giuridico tutelato e la consistenza del pericolo per la collettività o per l'individuo, ossia la gravità della condotta e le sue potenziali conseguenze sociali.
- Un ricorso in Cassazione che non specifichi e non argomenti puntualmente la sussistenza delle esigenze cautelari richieste verrà dichiarato inammissibile o rigettato per genericità e manifesta infondatezza.
- Occorre distinguere i casi di perdita di efficacia del provvedimento per vizi procedurali (art. 309, comma 10), che richiedono eccezionalità per la rinnovazione, dall'annullamento per vizi motivazionali o simili (art. 309, comma 9), per i quali la rinnovazione può avvenire con diversa intensità di giustificazione.
- Per il G.I.P. che intenda rinnovare la misura è prudente documentare concretamente perché misure meno afflittive siano insufficienti e perché la situazione attuale presenti un rischio impellente non altrimenti eliminabile.
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