Cassazione Penale, Ordinanza n. 12157/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che non vi fossero elementi concreti per attribuire all'imputato le operazioni di prelievo e pagamento eseguite con una carta a lui intestata e i relativi codici di accesso, e che potesse esservi stato un uso da parte di terzi. Il secondo motivo contestava la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa della vittima, ex art. 640, comma 2, n. 2 c.p., assumendo che non fosse configurabile nel caso concreto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, senza apportare elementi concreti nuovi o specifiche ragioni idonee a incrinare la motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il giudice di merito aveva già motivato in modo corretto sia sulla riferibilità delle operazioni fraudolente all'imputato, sia sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, valorizzando l'uso di una piattaforma online e l'impossibilità per la vittima di un contatto diretto e immediato con il venditore, con conseguente maggiore vulnerabilità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato di truffa contestato all'imputato; la Corte ne conferma l'applicazione ai fatti accertati in merito alla condotta fraudolenta.
L'aggravante della minorata difesa è ritenuta configurabile quando l'utilizzo di una piattaforma online impedisce il contatto diretto e fisico tra vittima e agente, aumentando la vulnerabilità della vittima e facilitando l'azione fraudolenta.
Richiamato implicitamente nel dispositivo quanto alle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e già confutate con motivazione logica e coerente dal giudice di merito, senza indicare specifici errori di diritto o vizi argomentativi decisivi.
- Nel giudizio di truffa, la responsabilità può essere confermata quando il ricorrente non fornisce elementi concreti idonei a spiegare l'estraneità alla disponibilità dello strumento utilizzato per le operazioni fraudolente e non emergono denunce di smarrimento o furto del mezzo impiegato.
- L'aggravante della minorata difesa può essere integrata anche nella commissione di truffe realizzate tramite piattaforme online, poiché l'assenza di contatto diretto tra le parti e l'irreperibilità dell'agente determinano una maggiore vulnerabilità della vittima e una minore possibilità di controllo o reazione immediata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta reiterazione di doglianze già esaminate, il ricorrente è tenuto alle conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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