Cassazione Penale, Ordinanza n. 03972/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna in relazione a una vicenda di documentazione di immatricolazione di un veicolo ritenuta falsa o comunque non attendibile e collegata alla provenienza delittuosa del mezzo. Il primo motivo contestava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., lamentando la mancata ammissione di una perizia sulla autenticità dei documenti di immatricolazione. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura minima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura si limitasse a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che, anche ove la perizia avesse accertato la non autenticità dei documenti di immatricolazione, ciò non avrebbe inciso sul quadro probatorio, essendo emerso che la documentazione era stata prodotta dall'imputato e che questi ne aveva tratto beneficio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena e la modulazione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel caso concreto con adeguato richiamo agli elementi ritenuti rilevanti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere accolta se il motivo di ricorso si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza un confronto specifico con la motivazione di merito.
La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere giustificata mediante riferimento agli elementi di gravità del fatto e di personalità dell'imputato ritenuti rilevanti dal giudice.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già esaminate e respinte in appello, senza individuare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello deve essere sorretta da una concreta incidenza probatoria dell'incombente richiesto; se l'accertamento invocato non è decisivo, il diniego è legittimo.
- In sede di legittimità non è consentito contestare in modo generico la dosimetria della pena quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo il richiamo ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Le censure sulle attenuanti generiche sono infondate quando la sentenza di merito dia conto, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, degli elementi utilizzati per la loro concessione o per la loro limitazione.
- La mera eventuale falsità di un documento non è decisiva se il compendio probatorio consente comunque di attribuire all'imputato la produzione del documento e il vantaggio derivatone.
Come è indicizzato
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