Cassazione Penale, Sentenza n. 9036/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare (poi attenuata in domiciliari) per reati relativi a stupefacenti. Due censure principali: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando che gli elementi probatori (contatti telefonici, dichiarazioni di un acquirente e conversazioni generiche) siano sufficienti a sostenere sia le cessioni contestate sia, soprattutto, la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico; (2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, contestando l'uso di precedenti e ritrovamenti non decisivi (bilancino, materiale per confezionare) e chiedendo di considerare il tempo trascorso e la stabilità lavorativa del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla contestazione di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), ritenendo che gli elementi indicati dal Tribunale, pur dimostrando il coinvolgimento di Santoro nel traffico di stupefacenti, non siano idonei a provare il suo inserimento in una struttura organizzata. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata in relazione a tale capo e la causa è rinviata al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio su quel punto (con conseguente nuovo esame anche delle esigenze cautelari). Il ricorso è invece rigettato per quanto riguarda i reati-fine contestati (cessione continuata di cocaina - capo 23 - e acquisto/trasporto di hashish per rifornire Modarelli - capo 26), per i quali la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferita alla fattispecie di associazione finalizzata al narcotraffico: la Corte ritiene che la sola ripetuta commissione di reati-fine e i contatti con più soggetti non bastino automaticamente a provare l'appartenenza a una struttura organizzata; è necessaria prova di un vincolo stabile, ruolo e funzionamento organizzato
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferita ai reati-fine (determinati atti di traffico di stupefacenti): la Corte ha ritenuto che per i capi 23 e 26 gli elementi raccolti (contatti telefonici, sequestro e dichiarazioni di acquirenti, conversazioni su qualità/prezzi) fossero concludenti per i singoli reati
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che consente la censura per vizio di motivazione in cassazione: utilizzata dal ricorrente per criticare la motivazione del riesame; la Corte ha valorizzato le critiche in parte (associazione) e respinto in parte (reati-fine)
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi per i reati di associazione (art. 74): la Corte ha ricordato che tale presunzione opera solo per l'associazione e non per i soli reati-fine, quindi la valutazione delle esigenze cautelari dipende anche dall'esito sul capo associativo
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma citata per la competenza in caso di rinvio: la causa viene rimessa al Tribunale di Potenza per nuovo esame sul capo annullato
Massime di principio
- La ripetuta commissione di reati-fine in concorso con più soggetti non costituisce di per sé prova sufficiente di associazione: è necessario dimostrare un vincolo stabile, ruoli organizzati, base logistica comune, meccanismi di ripartizione dei proventi o altre concrete evidenze di struttura organizzativa
- I contatti telefonici e le conversazioni intercettate vanno valutati nel loro contesto (frequenza, contenuto specifico su qualità/prezzo, modalità di consegna, uso di 'nascondigli' o espressioni convenzionali) per determinare se indicano mera fornitura o adesione a un progetto criminoso condiviso
- Le dichiarazioni di acquirenti e il sequestro di stupefacenti possono costituire elemento probatorio solido per i singoli reati-fine (cessioni), ma non necessariamente per l'inclusione nell'associazione
- L'accertamento negativo o l'incertezza sulla sussistenza dell'associazione incide direttamente sulla valutazione delle esigenze cautelari: la presunzione prevista per l'associazione non si applica automaticamente ai soli reati-fine
- Il giudice di merito deve motivare con rigore la distinzione tra rapporto commerciale continuativo (fornitore-acquirente) e vincolo associativo, valorizzando elementi come la stabilità della relazione, la partecipazione alla gestione del traffico, la connivenza nei ruoli e l'esistenza di una struttura logistica comune
- In procedimenti cautelari, elementi come precedenti di modesta entità, ritrovamenti di strumenti da taglio o bilancini devono essere collegati con altri indizi concreti per giustificare misure restrittive di natura 'associativa'
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