Cassazione Penale, Sentenza n. 28423/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione il condannato chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. e art. 671 c.p.p. tra un reato di evasione commesso il 7 agosto 2017 e ulteriori reati di evasione già giudicati separatamente con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 ottobre 2023, irrevocabile l'11 giugno 2024, relativa a fatti commessi tra il 20 luglio e il 24 agosto 2017. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza ritenendo che le singole evasioni fossero frutto di autonome decisioni volitive, dettate da esigenze momentanee, e non di un disegno criminoso unitario. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il giudice dell'esecuzione non avesse esaminato concretamente gli indici della continuazione, valorizzando invece in modo solo apparente il mancato riconoscimento del vincolo, nonostante omogeneità delle violazioni, vicinanza temporale e spaziale e identico movente legato a una situazione familiare conflittuale che induceva a brevi allontanamenti dal domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che i fatti per i quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione erano collocati all'interno del medesimo arco temporale già considerato in sede di cognizione come espressivo di un'unitaria e anticipata deliberazione criminosa per altre evasioni omogenee. Ha quindi ribadito che il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può ignorare un precedente riconoscimento della continuazione relativo a fatti cronologicamente prossimi e sovrapposti in tutto o in parte, salvo indicare specifiche e significative ragioni di dissenso. Poiché l'ordinanza impugnata non aveva spiegato perché l'evasione del 7 agosto 2017 non dovesse rientrare nel medesimo disegno criminoso già accertato, la Corte ha annullato il provvedimento con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame in diversa composizione.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della continuazione e dell'unitarietà del disegno criminoso tra reati omogenei
disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione
Corte cost. n. 183 del 2013
richiamata per disporre il rinvio al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p. il giudice conserva piena autonomia valutativa sulla continuazione, ma non può omettere di confrontarsi con un precedente giudicato che abbia già riconosciuto il vincolo tra reati inseriti nel medesimo arco temporale o in un contesto fattuale sovrapponibile.
- Quando la domanda di continuazione riguarda un fatto collocato entro il periodo già considerato unitariamente in sede di cognizione, il rigetto richiede una motivazione specifica e significativa, idonea a spiegare perché quel fatto non sia riconducibile al medesimo disegno criminoso.
- La mera prossimità temporale non basta da sola a fondare la continuazione, ma, se esiste un precedente accertamento di un disegno unitario su fatti omogenei e vicini, il giudice dell'esecuzione non può ignorarlo né decidere in contrasto con esso senza adeguata giustificazione.
- Il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio dissenso su circostanze di fatto incompatibili con gli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili già intervenute sul medesimo segmento fattuale.
- Il riconoscimento della continuazione in esecuzione può essere anche parziale, limitatamente ai reati maturati in un contesto unitario, ravvicinato e omogeneo, qualora ciò emerga dagli atti e dai precedenti giudiziali.
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