Cassazione Penale, Sentenza n. 3136/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proposto deduceva: (i) violazione dell'art. 195 c.p.p. e vizio di motivazione per l'acquisizione dell'orario dei prelievi tramite la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Milo Cataluffi, che avrebbe riferito dichiarazioni di terzi invece di dati oggettivi; (ii) violazione di legge (art. 648 c.p., art. 521 c.p.p.) e vizio di motivazione per la riqualificazione delle condotte da furto a ricettazione, con la censura che la temporalità (circa un'ora) era compatibile con il concorso nel furto; (iii) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine all'identificazione della ricorrente come autrice dei prelievi, denunciando riconoscimenti approssimativi basati su immagini di scarsa qualità e su riferimenti di polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o inammissibili i motivi: il racconto del teste di polizia giudiziaria era consentito perché riferiva i metodi e i risultati delle indagini e non testimonianze indirette vietate dall'art. 195 c.p.p.; la riqualificazione in ricettazione non ha leso il diritto di difesa perché la difesa è stata messa in condizione di contraddire e la nuova qualificazione era implicita nella originaria contestazione; le censure sull'identificazione chiedevano una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il divieto di testimonianza indiretta non è violato quando l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria riferisce sulle attività investigative svolte e sui risultati delle stesse, e non trasmette dichiarazioni di terzi non presenti; tale deposizione è pertanto ammessa come spiegazione del metodo e dell'esito delle indagini.
La norma sostanziale sulla ricettazione è stata ritenuta applicabile per la condotta contestata: la riqualificazione operata in appello non ha introdotto una nuova fattispecie in modo da ledere il diritto di difesa perché la ricezione della carta provento di furto era implicita nella contestazione originaria.
La disposizione che disciplina la rinnovazione della qualificazione in sede d'appello è stata interpretata nel senso che la Corte può riqualificare la fattispecie purché la difesa abbia la possibilità di contraddire, circostanza verificata nel caso.
Ai sensi di tale norma è conseguente la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è ammissibile quando riguarda il metodo e i risultati delle indagini svolte, senza violare il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195 c.p.p.
- La riqualificazione dell'imputazione in appello è lecita se non altera sostanzialmente l'originaria contestazione e la difesa è stata messa in condizione di contestarla; non costituisce per sé violazione delle prerogative difensive.
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione di merito sulla valutazione della prova (ad es. sulla qualità delle immagini o sulla credibilità dei riconoscimenti): tali censure sono di regola inammissibili.
- L'identificazione dell'imputato mediante immagini di videosorveglianza può essere ritenuta sufficiente anche se non perfetta, purché il giudice di merito fornisca motivazione sulla valutazione complessiva degli elementi.
- Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle spese e, se del caso, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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