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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21416/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente lamentava, da un lato, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo un difetto di motivazione sul punto; dall'altro, sosteneva che non fosse stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati. La Corte ha però rilevato che il motivo sulle attenuanti generiche era inammissibile sin dall'appello perché formulato in modo del tutto generico, limitandosi a contestare l'uso di una formula di stile e a richiamare giurisprudenza, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice che aveva escluso elementi positivamente valorizzabili. Quanto alla continuazione, la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto il vincolo tra i reati, sicché la doglianza era smentita dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto non scrutinabile in cassazione la censura sulle attenuanti generiche, poiché il corrispondente motivo di appello era originariamente generico e dunque inammissibile; ha inoltre escluso fondatezza alla doglianza sulla continuazione, perché il vincolo era già stato riconosciuto in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione che si confronti con gli elementi positivi o negativi emergenti; un motivo di impugnazione generico sul punto è inammissibile.

Massime di principio

  • I motivi di appello formulati in modo generico non sono idonei a essere riproposti come censure di legittimità: la loro originaria inammissibilità impedisce che la questione sia esaminata in cassazione.
  • La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da specifiche allegazioni e dal confronto con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente lamentare l'uso di formule di stile senza indicare elementi concreti trascurati.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione è infondata se dagli atti o dalla sentenza di primo grado risulta già riconosciuto il vincolo tra i reati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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