Cassazione Civile, Ordinanza n. 22920/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di validità della procura speciale. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto. Non sono state liquidate spese perché il Ministero intimato non si è costituito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato l'impugnazione contro il provvedimento negativo emesso dalla Commissione territorialmente competente il 2 ottobre 2018. In sede di legittimità, però, la Corte ha rilevato che la procura speciale apposta al ricorso era viziata perché non recava alcuna espressione idonea a dimostrare che il difensore avesse certificato la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la formula apposta si limitava all'autenticazione della firma con la dicitura "E' autentica". La Corte ha quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 e norme richiamate, ritenendo insufficiente la mera autenticazione della sottoscrizione senza esplicita attestazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente"
Per il ricorso per cassazione nelle materie disciplinate da questa disposizione la procura speciale deve attestare in modo espresso la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore deve coprire sia tale posteriorità sia l'autenticità della firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto"
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
La causa rientra tra le controversie in materia di protezione internazionale cui si applicano le regole speciali sulla procura per il ricorso per cassazione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
"nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17"
Ha introdotto la disciplina richiamata sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mera autenticazione della firma del conferente, se non accompagna anche la certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento, non soddisfa i requisiti richiesti per il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
- In mancanza di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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